Inail e distinzione tra illecito istantaneo ed illecito ad effetti permanenti.

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Interessante la circolare INAIL n. 24 del 9 settembre 2021 in materia di Sanzione amministrativa per omessa o tardata denuncia di infortunio di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

La circolare rappresenta la procedura sanzionatoria amministrativa e pone anche un interessante cenno alla tematica dell’illecito istantaneo ad effetto permanente.

Secondo la circolare in parola “in base alla giurisprudenza consolidata, in caso di illecito amministrativo omissivo connesso alla mancata attuazione di una condotta entro un termine prefissato, occorre stabilire se, trascorso il termine sanzionato in via amministrativa, la condotta prescritta possa o meno essere ancora utilmente tenuta. Nel primo caso, l’illecito ha natura istantanea, perché l’inosservanza del dovere cagiona in modo irreparabile e definitivo la lesione dell’interesse perseguito dalla legge; nel secondo caso l’illecito ha natura permanente e la permanenza si protrae fino a quando non venga a cessare la situazione antigiuridica (Cass.  8.4.2011, n. 8097, Cass. 23.3.1988, n. 2537, Cass. 14.1.1983, n. 233)”.

 

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