– Permesso provvisorio di guida – chiarimenti interpretativi.- MIMS

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A seguito di alcune  segnalazioni  il ministero con circolare prot. n.0021421 del 1° luglio 2022, sui rinnovi delle patenti di guida  ha delineato  la  differenza tra rinnovo per scadenza e rinnovo a seguito di ordinanza prefettizia.

  • l permesso provvisorio di guida di cui all’art.126 comma 8-bis del CdS non può e non deve essere rilasciato quando il conducente debba sottoporsi a visita presso una CML come conseguenza immediata e diretta dell’ordinanza prefettizia adottata ai sensi dei su menzionati art. 186, c. 8 o 187, c. 6. trattasi di  visite, finalizzate alla revisione dei requisiti di idoneità psico-fisica alla guida,  e non trattasi  di rinnovo di validità della patente
  • ogni visita presso la CML – alla quale dunque il conducente si sottopone non in ottemperanza dell’ordinanza prefettizia,  ai fini del rinnovo di validità della patente riconfermata dalla CML – dà  diritto a chiedere ed ottenere, ricorrendone tutti gli altri presupposti, il permesso di guida provvisorio in quanto esula dall’ applicazione del procedimento sanzionatorio di cui all’art. 186 co. 8 e da quello dell’art.187 co. 6 CdS,
  • 186 comma 8 Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto puo’ disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica.
  • 187 comma 6  Il prefetto, sulla base ((dell’esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero)) della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all’esito dell’esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalita’ indicate dal regolamento.
  • 126 comma 8-bis. Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all’articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneita’ psicofisica richiesti per il rinnovo di validita’ della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all’esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida e’ subordinato alla verifica dell’insussistenza di condizioni di ostativita’ presso l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all’articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non e’ rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6.
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