In materia di suolo pubblico non esiste il silenzio assenso.
La mera presentazione della domanda non costituisce titolo per l’occupazione di suolo pubblico (neppure provvisoriamente, nelle more cioè della definizione del relativo procedimento concessorio), ed in ogni caso il semplice decorso del tempo stabilito dal regolamento comunale non è idoneo al perfezionamento del c.d. silenzio – assenso, ex art. 20 della L. n. 241/1990, che non trova applicazione nel caso di occupazione di suolo pubblico e, dunque, di atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico e l’ambiente (Cons. giust. amm. Sicilia, 09/10/2019, n. 887).
“Per completezza il Collegio osserva che l’art. 20 del D.Lgs. n. 285 del 1992 prevede che chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 168 ad Euro 674 (comma 4) e che tale violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese; ai sensi dell’art. 3, comma 16, L. n. 94 del 2009 (comma 5). Inoltre, fatti salvi i provvedimenti dell’Autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall’art. 633 c.p.p. e dall’art. 20 D.Lgs. n. 285 del 1992, il Sindaco, per le strade urbane, può ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni. Il Collegio, quindi, ritiene che i provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo si sottraggono alle critiche dell’allora ricorrente. Ne consegue che la domanda risarcitoria per come avanzata non può essere accolta in quanto, accertata la legittimità dei provvedimenti gravati, è priva di qualsiasi fondamento”.


