In materia di affissioni, l’obbligazione solidale resiste al tentativo di fuga dalla responsabilità.
Secondo Cass. civ. Sez. II, 16-12-2021, n. 40328, in tema di sanzioni amministrative emesse, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per l’affissione di manifesti contenenti messaggi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione, la responsabilità solidale della persona giuridica, o dell’ente privo di personalità giuridica – nel caso di violazione commessa dal rappresentante o dal dipendente degli enti medesimi, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze – consente di includere nell’ambito applicativo della norma non soltanto i soggetti legati alla persona giuridica o all’ente da un formale rapporto organico, ovvero da un rapporto di lavoro subordinato, ma anche tutti i casi in cui i rapporti siano caratterizzati in termini di affidamento (inteso come materiale consegna all’autore della violazione del materiale pubblicitario) o di avvalimento (inteso come attività di cui il committente profitta); ciò tuttavia, a condizione che l’attività pubblicitaria sia comprovatamente riconducibile all’iniziativa del beneficiario quale committente o autore del messaggio pubblicitario o che sia documentato il rapporto tra autore della trasgressione ed ente o persona giuridica opponente, restando comunque escluso che il beneficiario del messaggio pubblicitario sia solidalmente responsabile della violazione per il solo fatto di averne potuto trarre giovamento.
Assume continuità e si consolida, quindi, l’orientamento giurisprudenziale che ha rinforzato, negli ultimi anni, il senso profondo della responsabilità solidale, specie in materia di affissioni afferenti ad attività di propaganda politica.
Deve premettersi che i manifesti politici affissi all’infuori del periodo elettorale non sono assoggettabili alla disciplina fissata dalla L. n. 212 del 1956, e dalla L. n. 81 del1983, volta a garantire la correttezza della competizione tra i candidati, la quale sanziona le condotte illecite (affissione fuori dagli spazi individuati ed assegnati dal comune o affissione senza titolo in detti spazi) che si collocano in tale periodo, presupponendo la predisposizione da parte dell’amministrazione di quanto necessario alla pubblicità elettorale da parte dei gruppi o dei candidati; fuori dal periodo elettorale trova, viceversa, applicazione il D.Lgs. n. 507 del 1993, posto a protezione degli interessi finanziari del comune e a tutela dell’ambiente e del decoro urbano del territorio amministrato, il cui art. 18 dispone che il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire la collocazione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica (Cass. civ. Sez. 2, Sent. n. 20707 del 2019).
Ai fini della responsabilità solidale L. n. 689 del 1981, ex art. 6, è necessario che sia provata la proprietà del mezzo usato per commettere l’infrazione o il rapporto oggettivo e funzionale della condotta tenuta con l’interesse o gli scopi della persona giuridica o ente di fatto (nel caso di specie, il Tribunale di Milano aveva accertato che l’associazione ricorrente aveva “commissionato” l’affissione dei manifesti in contestazione alla B. e F. S.r.l.”, come risultava dagli atti e in particolare dalla fattura del 29 aprile 2011. Pertanto, sulla base di tale accertamento di fatto il Tribunale di Milano ha coerentemente ritenuto soggetto alla sanzione il “proprietario” o “titolare” dei manifesti ad esso favorevoli affissi senza autorizzazione, avendo desunto in fatto che i manifesti con pubblicità a favore dell’associazione fossero di proprietà della stessa che li aveva commissionati e che la medesima associazione aveva anche “beneficiato” dell’affissione. In altri termini,, l’aver commissionato i manifesti provava sia la proprietà dei manifesti che il nesso funzionale con coloro che materialmente li avevano apposti e della cui opera si era avvalsa l’associazione ricorrente)
Ove si fosse pervenuti all’identificazione degli autori materiali dell’illecito, questi avrebbero dovuto rispondere personalmente della loro condotta, restando fermo l’obbligo solidale dell’associazione ricorrente essendo stato abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2007 la L. n. 507 del 1993, art. 24, comma 5 ter, che escludeva la responsabilità solidale per i soggetti indicati dall’art. 20 della medesima legge tra i quali era ricompresa anche l’associazione ricorrente (abrogazione intervenuta ad opera della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 176, lett. a), per contrastare il fenomeno delle affissioni abusive).