In caso d’incidente con lesioni l’omissione di soccorso si configura anche nel caso in cui il soggetto che ha provocato le lesioni si allontani dal teatro dell’incidente ritenendo che non sia necessario l’assistenza all’altra persona coinvolta.

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In caso d’incidente con lesioni l’omissione di soccorso si configura anche nel caso in cui il soggetto che ha provocato le lesioni si allontani dal teatro dell’incidente  ritenendo che non sia necessario l’assistenza all’altra persona coinvolta.

La valutazione  circa la necessità di prestare soccorso alla persona infortunata sussiste anche sotto il profilo del dolo eventuale. In concreto nel caso oggetto della sentenza il fatto che  il motociclista  sia  caduto a seguito dell’impatto e poi si sia  rialzato non autorizza chi ha causato l’evento ad allontanarsi dal teatro dell’incidente. Il codice della strada  obbliga la persona coinvolta nell’ incidente a restare a disposizione per il tempo necessario  per un compiuto accertamenti e sincerarsi della esistenza di idonei soccorsi, solo tale comportamento è idoneo a non incorrere nel reato di cui all’ art. 189 comma 6 D.lgs. 285/1992 .

 

Di questo avviso  è la corte di cassazione  sez. IV che con sentenza nr.  14616 depositata il 28 marzo 2014 ha condannato la conducente di un’autovettura che si è allontanata dal luogo dell’incidente dopo aver constatato che il motociclista si era rialzato dopo la caduta, ritenendo che questi non necessitava di cure preoccupandosi di ripristinare la circolazione stradale. Sempre secondo la suprema corte quest’ultima condotta anche se lecita doveva soccombere rispetto all’ obbligo primario di scendere dall’auto per accertarsi delle condizioni dell’altra persona coinvolta nell ’incidente   in quando la caduta dalla moto è un evento idoneo a determinare comunque il timore di possibili lesioni. Infatti  il comma 1 del art. 189 del codice della strada prescrive  che “L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona”.  Confermando l’obbligo di arrestarsi e di assistenza anche nell’eventualità di danno alla persona.

Un’altra sentenza  sempre della sez. IV l’11 marzo 2013 sent. 11491  può sembrare in contrasto con quanto ha sentenziato la Corte con la sentenza n. 14616/ 2014, ma in effetti non lo è. Nella sentenza del 2013 sopra citata.  La Corte di Cassazione su ricorso proposto dalla Procura Generale della Corte d’appello ha ritenuto  la non punibilità del soggetto che ha provocato le lesioni, perché questi dopo essersi fermato ed essersi  assicurato dell’arrivo dei soccorsi si era allontanato.  Se dalle prove testimoniale era  emerso che questi non aveva atteso l’arrivo della Polizia Municipale e pur vero che  non erano stati rinvenuti atti di rilievo dell’incidente da Parte della Polizia Municipale ( che era arrivata dopo oltre mezzora) e che l’informativa di reato era scaturita dall’intervento della Polizia Stradale presso il drappello ospedaliero e non dall’intervento dei Vigili sul luogo del sinistro.  

Giuseppe Capuano

P.A.sSiamo

 

 

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