In caso d’incidente con lesioni l’omissione di soccorso si configura anche nel caso in cui il soggetto che ha provocato le lesioni si allontani dal teatro dell’incidente ritenendo che non sia necessario l’assistenza all’altra persona coinvolta.
La valutazione circa la necessità di prestare soccorso alla persona infortunata sussiste anche sotto il profilo del dolo eventuale. In concreto nel caso oggetto della sentenza il fatto che il motociclista sia caduto a seguito dell’impatto e poi si sia rialzato non autorizza chi ha causato l’evento ad allontanarsi dal teatro dell’incidente. Il codice della strada obbliga la persona coinvolta nell’ incidente a restare a disposizione per il tempo necessario per un compiuto accertamenti e sincerarsi della esistenza di idonei soccorsi, solo tale comportamento è idoneo a non incorrere nel reato di cui all’ art. 189 comma 6 D.lgs. 285/1992 .
Di questo avviso è la corte di cassazione sez. IV che con sentenza nr. 14616 depositata il 28 marzo 2014 ha condannato la conducente di un’autovettura che si è allontanata dal luogo dell’incidente dopo aver constatato che il motociclista si era rialzato dopo la caduta, ritenendo che questi non necessitava di cure preoccupandosi di ripristinare la circolazione stradale. Sempre secondo la suprema corte quest’ultima condotta anche se lecita doveva soccombere rispetto all’ obbligo primario di scendere dall’auto per accertarsi delle condizioni dell’altra persona coinvolta nell ’incidente in quando la caduta dalla moto è un evento idoneo a determinare comunque il timore di possibili lesioni. Infatti il comma 1 del art. 189 del codice della strada prescrive che “L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona”. Confermando l’obbligo di arrestarsi e di assistenza anche nell’eventualità di danno alla persona.
Un’altra sentenza sempre della sez. IV l’11 marzo 2013 sent. 11491 può sembrare in contrasto con quanto ha sentenziato la Corte con la sentenza n. 14616/ 2014, ma in effetti non lo è. Nella sentenza del 2013 sopra citata. La Corte di Cassazione su ricorso proposto dalla Procura Generale della Corte d’appello ha ritenuto la non punibilità del soggetto che ha provocato le lesioni, perché questi dopo essersi fermato ed essersi assicurato dell’arrivo dei soccorsi si era allontanato. Se dalle prove testimoniale era emerso che questi non aveva atteso l’arrivo della Polizia Municipale e pur vero che non erano stati rinvenuti atti di rilievo dell’incidente da Parte della Polizia Municipale ( che era arrivata dopo oltre mezzora) e che l’informativa di reato era scaturita dall’intervento della Polizia Stradale presso il drappello ospedaliero e non dall’intervento dei Vigili sul luogo del sinistro.
Giuseppe Capuano
P.A.sSiamo