Un parcheggiatore abusivo condannato per il reato di cui all’articolo 650, codice penale.
L’ordine scritto emanato al parcheggiatore di cessare dallo svolgere l’attività abusiva nell’area aeroportuale per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, in quanto la suddetta attività recava pregiudizio alle operazioni che si svolgevano nella suddetta area.
Questi gli ingredienti della sentenza n. 31248 del 16 luglio scorso emessa dalla Corte di Cassazione Penale.
La conclusione: l’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore integra l’illecito amministrativo previsto dall’art. 7, comma quindicesimo-bis, c.d.s., e non il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità previsto dall’art. 650 cod. pen., stante l’operatività dei principio di specialità di cui all’art. 9 della l. n. 689 del 1981.
L’inosservanza punita dall’art.650 c.p. infatti deve riguardare un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica previsione normativa che comporti una specifica ed autonoma sanzione, mentre nel caso in esame l’attività di parcheggiatore abusivo svolta dall’imputato era stata già contestata dagli operanti come violazione dell’art. 7/15-bis C.d.S. e come violazione dell’art.1174 dei Codice della Navigazione.
Articolo 7, comma 15-bis, codice della strada
Esercitava abusivamente su area pubblica in ….indicare la località…..l’attività di parcheggiatore
Sanzione amministrativa: da € 765 a € 3076
P.M.R. entro 60 giorni: € 765
P.M.R. entro 5 giorni: € 535,50
La sanzione è raddoppiata se nell’attività vengono utilizzati dei minori
Sanzione amministrativa accessoria: sequestro degli introiti per la successiva confisca
di Marco Massavelli
P.A.Ssiamo
Corte di Cassazione Penale sez. I
16 luglio 2014 n. 31248
Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 13.11.2012 la Corte d’appello di Catania confermava la sentenza emessa il 29.9.2011 dal Tribunale di Catania con la quale D.M.P. era stato condannato alla pena di un mese di arresto per il reato di cui all’art. 650 c.p., non avendo il predetto osservato l’ordine del Direttore dell’aeroporto di Catania Fontanarossa di cessare l’attività di parcheggiatore abusivo. In Catania fino al 25.9.2009.
La Corte d’appello rilevava che il Direttore dell’aeroporto aveva ordinato all’imputato di cessare dallo svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo nell’area aeroportuale per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, in quanto la suddetta attività recava pregiudizio alle operazioni che si svolgevano nella suddetta area.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone l’annullamento per violazione di legge, in quanto l’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 650 c.p. ha carattere sussidiario e trova applicazione solo quando l’inosservanza non sia sanzionata da altra norma penale, amministrativa o processuale.
All’imputato, per la sua condotta di parcheggiatore abusivo, erano state contestate in una occasione la violazione dell’art. 7/15 C.d.S. e in altra occasione la violazione dell’art. 1174 del Codice della Navigazione, violazioni previste come illeciti amministrativi.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore integra l’illecito amministrativo previsto dall’art. 7, comma quindicesimo-bis, c.d.s., e non il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità previsto dall’art. 650 cod. pen., stante l’operatività dei principio di specialità di cui all’art. 9 della l. n. 689 del 1981 (V. Sez. 1 sentenza n. 47886 del 6.12.2011, Rv. 251184)
L’inosservanza punita dall’art.650 c.p. deve riguardare un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica previsione normativa che comporti una specifica ed autonoma sanzione, mentre nel caso in esame l’attività di parcheggiatore abusivo svolta dall’imputato era stata già contestata dagli operanti come violazione dell’art. 7/15-bis C.d.S. e come violazione dell’art.1174 dei Codice della Navigazione. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
(Omissis)