E’ iniziata l’estate….sono iniziate le feste di piazza…è iniziata la “movida” estiva, fatta anche di serate e nottate passate all’aperto, nei pressi di bar e pub, a bere una birra e fare un po’ di chiacchiere con gli amici…e, con il caldo, si tengono aperte le finestre, anche di sera e di notte….ergo…come ogni estate torna il problema del disturbo della quiete pubblica.
Nel caso trattato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 9 giugno 2017 n. 28671, il titolare di un hotel veniva riconosciuto colpevole del reato di cui all’articolo 659, comma 1, codice penale, per non aver impedito, o comunque permesso “che gli impianti tecnologici di trattamento aria, posti sulla copertura dell’edificio ed a servizio dell’albergo, producessero rumore ad intensità tale da essere superiore ai limiti consentiti e tale da recare disturbo alle occupazioni ed al riposo alla popolazione residente”.
Il ricorrente assume per un verso l’avvenuta integrazione non della fattispecie contestata, quanto piuttosto dell’illecito amministrativo di cui all’articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (cd. Legge quadro sull’inquinamento acustico); e, per altro verso, il mancato accertamento della capacità di recare disturbo alla pubblica tranquillità ad opera delle fonti sonore prodotte delle macchine in uso nell’albergo riferibile all’hotel del quale era titolare.
Il ricorrente rileva, innanzitutto, che l’impianto di condizionamento dell’albergo sarebbe da classificare quale sorgente fissa di emissioni sonore, avuto riguardo alla previsione dell’articolo 2 della legge n. 447 del 1995, a mente del quale sono “sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore”.
Conseguentemente, sarebbe configurabile l’illecito amministrativo di cui all’articolo 10 della legge sopra menzionata, che sanziona il fatto di colui il quale “nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore” superi “i valori limite di emissione o di immissione” fissati in conformità al disposto dell’art. 3, comma 1, lettera a) della stessa legge.
E a sostegno di tale ricostruzione viene citato l’indirizzo giurisprudenziale compendiato nella sentenza n. 5735 del 21 gennaio 2015, secondo il quale è configurabile:
- a) l’illecito amministrativo di cui all’articolo 10, comma 2, della legge n. 447/1995 ove si verifichi soltanto il superamento dei limiti differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in materia;
- b) la contravvenzione di cui al comma 1 dell’articolo 659, codice penale, ove il fatto costituivo dell’illecito sia rappresentato da qualcosa di diverso dal mero superamento dei limiti di rumore, per effetto di un esercizio del mestiere che ecceda le sue normali modalità, rivelandosi concretamente idoneo a turbare la pubblica quiete;
- c) quella di cui al comma 2 dell’articolo 659, codice penale, qualora la violazione riguardi altre prescrizioni legali o della Autorità, attinenti all’esercizio del mestiere rumoroso, diverse da quelle impositive dei limiti relativi alle immissioni acustiche.
La Corte di Cassazione, ritiene che proprio l’indirizzo citato dal ricorrente confermi la correttezza della condanna per il reato di cui al comma 1, dell’articolo 659, codice penale. Ciò in quanto, nel caso di specie, se per un verso le fonti sonore rumorose superavano i limiti assoluti o differenziali fissati dalle leggi e dai decreti in materia, per altro verso è stato altresì accertato che le stesse recavano un pregiudizio al riposo e alle occupazioni di un numero indeterminato di soggetti, ciò che, proprio secondo la tesi giurisprudenziale richiamata dal ricorrente, impone di escludere la configurabilità dell’illecito amministrativo di cui all’articolo 10 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, rimanendo conseguentemente integrata la contravvenzione prevista dall’articolo 659, codice penale.
Quanto, poi, alla individuazione di quale tra le due fattispecie contravvenzionali previste dall’articolo 659 sia configurabile, non ravvisandosi, nel caso che occupa, la violazione di altre prescrizioni legali o della Autorità, diverse da quelle impositive dei limiti relativi alle immissioni acustiche, deve conclusivamente ritenersi che sia rimasta integrata proprio la contravvenzione contemplata dal comma 1 e non quella prevista dal comma 2.
La contravvenzione contestata configura, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, un reato di pericolo concreto, sicché è necessario l’accertamento che la condotta rumorosa sia concretamente idonea a recare un vulnus alla pubblica tranquillità, ovvero un pregiudizio alla quiete nello svolgimento delle occupazioni o nel riposo di una pluralità indeterminata di soggetti. Fermo restando che, proprio per la sua natura di fattispecie di pericolo, non è necessaria, ai fini della integrazione della fattispecie, la concreta lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice.