Il verbale di accertamento di inottemperanza all’ordine di demolizione non è impugnabile.
Il TAR della Campania (T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 02/07/2018, n. 4357) ci ricorda che va dichiarato inammissibile il ricorso, poiché rivolto avverso il verbale di accertamento di inottemperanza all’ordine di demolizione, che ha natura meramente ricognitiva del decorso del tempo e della mancata spontanea esecuzione del provvedimento, senza che quindi allo stesso possano riconnettersi contenuto dispositivo ed autonoma portata lesiva (orientamento pacifico; cfr., per tutte, la sentenza della Sezione del 6/2/2017 n. 749: “il verbale di accertamento di infrazione redatto dal Corpo di Polizia Municipale non è direttamente impugnabile, trattandosi di atto a carattere endoprocedimentale, inidoneo a produrre alcun effetto lesivo nella sfera giuridica del privato, la quale viene incisa solo a seguito e per l’effetto dell’emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, costituito dall’ordinanza, unico atto contro cui è possibile proporre impugnazione (T.A.R. Trentino Aldo Adige, Trento, 10.12.2007, n. 183; anche T.A.R. Campania, sez. III, 15.1.2013, n. 28)”; conf., 2/1/2018 n. 5, cit.; cfr., altresì, la sentenza della Sezione del 14/9/2017 n. 4375: “Il verbale, in altri termini, non costituisce un provvedimento amministrativo che possa mutare la posizione giuridica dell’interessato, avendo soltanto lo scopo di rappresentare con fede privilegiata – qualora, com’è nel caso di specie, sia compilato da pubblici funzionari – la realtà come esistente in un certo momento storico ed in un determinato luogo (cfr. ex multis, T.A.R. Napoli, sez. VI, 2 dicembre 2016, n. 5566)”.