Il velox sui viali di Firenze, tra Cassazione e decreto semplificazione.
Così, la Suprema Corte, arriva a confermare che il Comune di Firenze aveva torto, quando installò i misuratori di velocità lungo i viali. Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-09-2020, n. 20872, cassa con rinvio la sentenza n. 194/2016 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 20/01/2016, che aveva confermato la legittimità delle violazioni rilevate ivi, con strumenti automatici, a norma dell’art. 142 CdS.
La sintesi redazionale della pronuncia potrebbe essere questa: “In tema di classificazione della strada urbana di scorrimento ai fini previsti dall’art. 4 del D.L. n. 121 del 2002, il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato del conducente, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante il rinvio alla classificazione contenuta nell’art. 2 C.d.S.”.
Una significativa vittoria concettuale del ricorrente, quella epigrafata, ma che si risolverà in una vittoria inutile per il resto della cittadinanza, atteso che l’oggetto del contendere è cambiato per Legge e che prestissimo i tecnici si metteranno all’opera per normalizzare la questione.
Si ricorda, infatti, che il DL 76/2020, convertito con L. 120/2020 ha modificato l’articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 121/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168/2002, così strutturandolo: “Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all’articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2”. Per effetto della modifica sarà consentita, d’ora in avanti, l’installazione di postazioni fisse per il controllo elettronico della velocità ai fini dell’accertamento di violazioni, senza contestazione immediata, ai sensi dell’articolo 142, codice strada, su tutti i tipi di strade o su tratti di esse, anche di tipo E, E-bis, F, F-bis, previa indicazione del prefetto con apposito decreto.