I rimedi giurisdizionali contro la riscossione coattiva.

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Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: a)l’opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell’ordinanza – ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all’interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori; b)l’opposizione all’esecuzione ex art. 615, cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità dell’iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo; c) l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617, cod. proc. civ.), qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora (ad es. Cass. 18207/2003; 6119/2004; 20775/2004; 15149/2005; 7007/2006; 13831/2006; SU 16997/2006; 6170/2007)

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