Il traffico veicolare delle città è sempre più in costante aumento e sta emergendoin maniera molto chiara che le infrastrutture sono ormai sature. Ogni cittadino almeno una volta ha dovuto lottare per trovare un posto dove parcheggiare la propria auto, segno evidente che la portata delle infrastrutture è molto minore del flusso veicolare. Per questi motivi sempre più spesso in giro per i nostri comuni troviamo installati nuovi dissuasori di sosta, messi in opera dai privati cittadini, ma sono tutti legittimi?
Di seguito andremo ad affrontare e a snocciolare cosa sono i dissuasori di sosta e la normativa di riferimento.
I dissuasori di sosta sono disciplinati dagli articoli 42 del CDS e dall’articolo 180 del regolamento di attuazione del codice stesso. Questi due articoli definiscono tali elementi come dispositivi stradali atti ad impedire la sosta di veicoli in aree o zone determinate. Essi possono essere utilizzati per costituire un impedimento materiale alla sosta abusiva. Inoltre possono avere anche la funzione accessoria di delimitazione degli spazi andandosi però ad armonizzare con gli arredi urbani presenti.
I dissuasori assumono forma di pali, paletti, colonne a blocchi, cordolature, cordoni ed anche cassonetti e fioriere ancorchè integrati con altri sistemi di arredo. I dissuasori devono esercitare un’azione di reale impedimento al transito sia come altezza sul piano viabile sia come spaziamento tra un elemento e l’altro, se trattasi di componenti singoli disposti lungo un perimetro.
Nel momento in cui un cittadino o un ente ravvede la necessità di installare un dissuasore di parcheggio non può agire in autonomia, mettendone ad esempio uno nell’area di parcheggio che più gli piace nei dintorni della sua abitazione o del luogo di lavoro, ma deve ottenere delle specifiche autorizzazioni. Per la posa in opera di questi dispositivi servono, nello specifico, due principali permessi:
- l’approvazione del ministero dei Lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, oggi divenuto Direzione generale per la sicurezza stradale del ministero Infrastrutture e Trasporti;
- l’ordinanza per la posa in opera che viene rilasciata sul merito della richiesta dall’ente proprietario della strada. Si tratta, nella stragrande maggioranza dei casi, del Comune che ha competenza per quel determinato tratto di carreggiata
Infatti è possibile installare esclusivamente i dissuasori che sono stati approvati per le loro caratteristiche costruttive dal ministero delle infrastrutture e trasporti, inoltre per la posa in opera su strade pubbliche vi deve essere una seconda autorizzazione che è l’ordinanza dell’ente proprietario della strada, che per la maggior parte dei casi trattandosi di tratti cittadini viene rilasciata dal comune.