Il Ministero dello Sviluppo economico, con circolare 10/9/2018, n. 331482, circoscrive l’ambito di applicazione dell’articolo 14-bis della legge n.125 del 2001 rispetto all’attività di somministrazione alcolici negli spazi concessi per dehors su suolo pubblico. Il Ministero ritiene che i dehors per la loro natura concessoria non possono essere assimilate a pertinenze dei pubblici esercizi e pertanto il divieto di somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 24.00 alle ore 07.00 è valido all’interno di dette strutture, inoltre circa l’applicazione di una norma regolamentare diversa si ritiene che trattasi di materia attinente la sicurezza pubblica e quindi non derogabile con regolamento comunale.
LEGGI LA circolare mise 5560258
NORME DI RIFERIMENTO
Legge n.125 articolo 14-bis. Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche.
- La somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall’articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
- Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle ore 24 alle ore 7, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7 attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate (5).
- Resta fermo quanto previsto dall’articolo 14 della presente legge, dall’articolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall’articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.
ARTICOLO 817 c.c
Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa.
La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima .
D.P.R. 380/2001 ARTICOLO 3 COMMA 1 LETT e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale