In vigore dal 2 agosto 2024 il D.lgs. 103 del 12 luglio 2024 che regolamenta i controlli amministrativi delle attività economiche, Gli ambiti di intervento su cui tale sistema è stato istituito sono i seguenti: protezione ambientale; igiene e salute pubblica; sicurezza pubblica; tutela della fede pubblica; sicurezza dei lavoratori, mentre non rientrano nell’ambito della legislazione gli interventi in materia fiscale, gli accertamenti e gli accessi ispettivi disposti per la documentazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , i controlli di polizia economico finanziaria, nonché i controlli disposti per esigenze di sicurezza e difesa nazionale, ivi inclusi i controlli di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185 e al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221.
L’intervento normativo è volto a razionalizzare i controlli amministrativi, riconoscendo alle attività più virtuose un periodo di franchigia in caso di controlli positivi non inferiore a un anno. Il sistema tende ad eliminare le duplicazioni e le sovrapposizioni, le amministrazioni dovranno schematizzare tutti i controlli previsti dalla legislazione vigente. Il Dipartimento della Funzione Pubblica dovrà elaborare uno schema di sintesi standardizzato per l’effettuazione del censimento dei controlli. Entro centocinquanta giorni dalla data di adozione dello schema standardizzato, al fine di evitare duplicazioni e controlli superflui, cosi come previsto dall’articolo 4 del decreto, è istituito Fascicolo informatico di impresa con gli obblighi di consultazione del soggetto che effettua i controlli.
I controlli dovranno fondarsi sul principio della fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta delle amministrazioni che programmano e svolgono i controlli, nonché dei principi di efficacia, efficienza e proporzionalità, tenendo conto delle informazioni in possesso delle amministrazioni competenti in modo da minimizzare le richieste documentali secondo il criterio del minimo sacrificio organizzativo per il soggetto controllato, Le amministrazioni improntano la propria attività al rispetto del principio del contraddittorio e adottano i provvedimenti di propria competenza, ivi incluse eventuali sanzioni, in modo proporzionale.
Su questo sito già il dr. Napolitano si è occupato dell’articolo 6 del D.lgs. che concerne l istituto della “diffida” in materia di violazioni per le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria:
Sanzione previa diffida: Dlgs 103/2024 ed effetti da considerare.
art. 6: DIFFIDA NELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
I cui effetti procedurali sono tutti da verificare.
La normativa segue un impianto legislativo del 2014, (la Legge 11 agosto 2014, n. 116 che aveva già introdotto un meccanismo simile per i produttori agricoli, con la successiva adozione poi del Decreto Ministeriale 22 luglio 2015 recante “Istituzione del registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole” che ha istituito il registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole.