I giudici della Corte di Cassazione Penale con la sentenza n. 14919 del 4 aprile 2019 hanno ribadito che il prelievo ematico e le modalità con cui si è verificato l’incidente sono prova dell’assunzione di stupefacenti e dello stato di alterazione conseguente.
IL CASO
Un automobilista veniva condannato alla pena di giustizia dal Tribunale di Lucca, decisione confermata anche in sede di appello dalla Corte territoriale di Firenze in quanto guidando un veicolo sotto l’effetto di stupefacenti avrebbe provocato un incidente, uscendo di strada e andando a impattare contro un muretto in cemento armato. L’accertamento dell’assunzione di sostanze stupefacenti sul conducente avveniva mediante prelievo ematico, dal quale risultava che egli aveva assunto cannabinoidi, cocaina e oppiacei. L’imputato ricorre per la cassazione della decisione lamentando nullità assoluta della notifica, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’accertamento dello stato d’alterazione psicofisica nonché in riferimento al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo al diniego delle attenuanti generiche che la Corte territoriale non gli avrebbe riconosciuto.
LA DECISIONE
Gli Ermellini rigettano il ricorso ritenendolo inammissibile, per manifesta infondatezza di tutti i motivi in cui esso si articola. La Corte di merito aveva ritenuto che la modifica del domicilio eletto era stata infatti resa nota alla Corte di merito in data successiva al tentativo di notifica infruttuosamente eseguito presso il domicilio eletto in primo grado; ed è per tale ragione che, a seguito di detto tentativo non riuscito per impossibilità della notificazione, si è correttamente proceduto a notificare l’avviso di udienza presso il difensore. Inoltre nel percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale vi sono elementi affatto conducenti, sul piano logico-dimostrativo, in base ai quali è stata ritenuta comprovata la penale responsabilità dell’imputato, accertata sulla base della convergenza fra l’accertamento diagnostico della presenza di tracce di sostanze psicoattive nel sangue e dalle stesse modalità dell’incidente. Ciò denota una condotta alla guida anomala, come tale ritenuta confermativa dello stato d’alterazione del guidatore. E’ poi corretto l’argomentare della Corte gigliata laddove essa precisa che gli esiti del prelievo ematico deponevano per una recente assunzione di vari tipi di stupefacenti in quantità elevate. Del resto, pur avendo la Corte dato conto delle dichiarazioni dell’imputato nelle quali egli sosteneva di avere assunto sostanze stupefacenti nei giorni precedenti, e non in occasione del reato accertato in occasione del sinistro, non va sottaciuto che gli accertamenti di laboratorio eseguiti a seguito di prelievo ematico presentano notoriamente una ben maggiore valenza dimostrativa dell’immanenza dello stato di alterazionerispetto a quanto accade con le analisi delle urine. Anche per quanto attiene al trattamento sanzionatorio la Corte ha evidenziato che la pena è stata applicata muovendo dal minimo edittale. E’ pur vero che nemo tenetur se detegere e che mai può pretendersi dall’imputato che egli renda piena e integrale confessione, nondimeno la mancata ammissione delle proprie responsabilità da parte dell’imputato costituisce un dato di valenza affatto neutra, ma non certo un elemento positivo di valutazione ai fini della concessione di un più benevolo trattamento quoad poenam.