Gli estenuanti tre gradi di giudizio, in materia di opposizione alle sanzioni amministrative.

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Gli estenuanti tre gradi di giudizio, in materia di opposizione alle sanzioni amministrative.

Esiste un primo dato statistico estremamente preoccupante: la massima parte del contenzioso in materia di sanzioni amministrative (specialmente quelle stradali) non riguarda il merito della violazione, ma le questioni di notificazione. Questo dato statistico rende evidente che l’opposizione non viene espletata avverso il verbale (parlando di codice della strada) entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica, ma che essa viene proposta contro la cartella di pagamento, adducendo come motivo: “il verbale non era mai stato notificato”.

Esiste un secondo dato statistico ancora più preoccupante: la circostanza che –facendo affidamento sulla incapacità delle Amministrazione di costituirsi in tutti i gradi di giudizio- molti avvocati che soccombono in primo grado, insistono in appello e, senza aver timore delle conseguenze, arrivano fino in Cassazione.

Esemplificativo di queste tendenze è il caso regolato da Cass. civ. Sez. II, Ord., 04-09-2019, n. 22094, che riguarda questa fattispecie:

con un primo ricorso, un tizio proponeva opposizione innanzi il Giudice di Pace di Roma alla cartella di pagamento notificatagli il 9.4.2009 sulla base di un precedente verbale di contestazione di contravvenzione al Codice della Strada, assumendo di non aver mai ricevuto la notificazione di detto verbale. Il ricorrente eccepiva inoltre l’inesistenza della notificazione della cartella per mancanza del relativo potere in capo al notificatore e l’intervenuta prescrizione del diritto a pretendere il pagamento della sanzione. Si costituiva Roma Capitale resistendo all’opposizione e depositando copia della relazione di notificazione del verbale presupposto e del relativo avviso di ricezione con timbro “per compiuta giacenza”. Detti documenti venivano contestati dal ricorrente perché carenti dell’attestazione della loro conformità all’originale. Con sentenza n. 28129/2010 il Giudice di Pace rigettava l’opposizione ritenendo che il verbale presupposto alla cartella impugnata fosse stato ritualmente notificato al Ricorrente. Costui interponeva appello avverso detta decisione, riproponendo le stesse doglianze formulate in prime cure. Si costituiva in secondo grado Roma Capitale depositando la copia conforme della relazione di notificazione del verbale e insistendo per il rigetto del gravame. Con la sentenza n. 9649/2015, il Tribunale di Roma rigettava l’appello condannando l’appellante alle spese del grado. Contro questa sentenza il Ricorrente Proponeva ricorso per la cassazione.

La Suprema Corte, ha rigettato anche questo ricorso rimarcando i principi delle Sezioni Unite in materia di “opposizione recuperatoria” (Cass. Sez. U., Sentenza n. 22080 del 22/09/2017: …la tutela dei diritti del destinatario della cartella di pagamento è assicurata da un lato mediante il cd. rimedio “recuperatorio” dell’opposizione al verbale mai notificatogli, da esperire nelle forme e nei termini di cui alla L. n. 689 del 1981 e dall’altro lato mediante i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 c.p.c.. “Così, col primo, come detto, potranno essere dedotti tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra cui evidentemente la prescrizione ai sensi dell’art. 209 C.d.S. e della L. n. 689 del 1981, art. 28. In tale eventualità, la deduzione dell’omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento non è fatta come motivo di opposizione a sè stante (riferito cioè al fatto estintivo contemplato dall’art. 201, comma 5, che va fatto valere nel termine di trenta giorni secondo quanto sopra), ma riguarda l’idoneità dell’atto notificato ad interrompere la prescrizione. Evidente è allora la deducibilità della mancanza di questo e di altri atti interruttivi, senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell’art. 615 c.p.c.. Parimenti, saranno contestabili con quest’ultimo rimedio tutte le pretese di pagamento dell’amministrazione e dell’agente della riscossione che trovino ragione in fatti precedenti l’iscrizione a ruolo ma successivi all’emissione del verbale di accertamento successivo. Tuttavia, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l’irregolarità della sequenza procedimentale dà luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell’art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l’interessato abbia avuto conoscenza legale”. Applicando tali criteri al caso di specie emerge che i vizi attinenti alla notificazione della cartella di pagamento, in quanto certamente riferiti alla sequenza procedimentale finalizzata all’esecuzione coattiva della pretesa sanzionatoria, avrebbero dovuto essere proposti nel termine di cui all’art. 617 c.p.c.. Considerato che il ricorrente dichiara a pag. 2 del proprio ricorso di aver ricevuto la notificazione della cartella in data 9.4.2009 e di aver proposto opposizione in data 5.5.2009 detto termine non è stato rispettato con conseguente inammissibilità delle doglianze in esame. Quanto invece al profilo della prescrizione della pretesa sanzionatoria, pure sollevato dal R. con l’opposizione e proponibile senza limiti di tempo ai sensi dell’art. 615 c.p.c., va osservato che il Tribunale ha esaminato la censura e la ha respinta in quanto “il verbale risulta notificato nel luglio 2004 mentre la cartella impugnata risulta notificata nell’aprile 2009 ovvero entro il quinquennio”).

Con l’occasione ha condannato il ricorrente al solo l’ulteriore pagamento dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso; non avendo l’Avvocatura capitolina svolto difese nel giudizio di legittimità.

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