Fuga e omissione di soccorso

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I giudici della quarta sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 14263 del 2 aprile 2019 hanno ritenuto che per le modalità di verificazione del sinistro e per le complessive circostanze della vicenda, il conducente deve la rappresentarsi la semplice possibilità che dall’incidente sia derivato un danno alle persone.

IL CASO

Il conducente di un’autovettura causava un sinistro stradale nel quale rimaneva coinvolta altra auto, non ottemperando successivamente all’obbligo di fermarsi e prestare assistenza al medesimo che aveva riportato lesioni con prognosi di dieci giorni. Il conducente proponeva ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Macerata lo riteneva responsabile dei reati di omissione di soccorso e fuga condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, ma la Corte di territoriale di Ancona confermava la sentenza di primo grado. Anche avverso la decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione affidandolo vari motivi lamentando segnatamente che la Corte territoriale aveva omesso di valutare la testimonianza dell’agente che aveva soccorso l’imputato, dopo che si era allontanato dal luogo del sinistro, secondo il quale versava in stato confusionale, pur non mostrando segni apparenti di lesioni.

LA DECISIONE

Gli Ermellini ritengono il ricorso infondato ribadendo che nei reati di pericolo astratto, il fatto concreto deve esprimere una offensività potenziale, nel senso che il pericolo va accertato ex ante alla luce degli elementi conosciuti e conoscibili dall’agente e dell’effettiva idoneità dell’evento a determinare una situazione di pericolo per la vita e l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone. La Suprema Corte ritiene che la il Collegio, per la verità ha esaurientemente chiarito le ragioni per le quali non ritiene che l’imputato nel momento in cui lasciò il luogo del sinistro, senza prestare soccorso e senza indicare le proprie generalità, si trovasse in stato di momentanea capacità di intendere e di volere, tanto che il giorno dopo il sinistro, dichiarò come erano andati i fatti, dimostrando non solo di ricordare quanto accaduto, ma modificando le dichiarazioni rese nelle ore immediatamente successive al fatto, quando lasciò intendere che l’auto gli era stata rubata. Inoltre la Corte sottolinea che il mutamento di versione era riconducibile alla volontà di non aggravare la propria situazione, raccontando quanto effettivamente accaduto, essendo la versione dello spossessamento palesemente contraddetta non solo dalla mancanza di effrazione, ma dal ritrovamento del suo cellulare nei pressi dell’auto. I giudici ricordano anche quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità che riassume i termini della questione in ordine alla distinzione fra le condotte di cui ai commi sesto e settimo dell’art. 189 codice della strada “il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell’assistenza occorrente, hanno diversa oggettività giuridica, essendo la prima previsione finalizzata a garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti nell’investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda è finalizzata a garantire che le persone ferite non rimangono prive della necessaria assistenza

Sentenza

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