Molto interessante la sentenza 34712 depositata dalla IV sezione penale della Suprema Corte, in data 10 agosto 2015. Tema dominante: “fuga dal luogo del sinistro stradale e possibilità di arresto fuori flagranza”.
Il caso nasce a Bologna, allorquando un GIP non ha inteso convalidare l’arresto di un automobilista, in ordine ai delitti di omicidio colposo con violazione della disciplina stradale ed inosservanza dell’obbligo di fermarsi ed omissione di soccorso. Per inciso, il GIP ha ritenuto l’arresto eseguito illegittimamente dagli operanti poiché adottato fuori dai casi di flagranza, arresto operato a circa trentaquattro ore dal verificarsi del sinistro stradale.
Contro questa mancata convalida ricorre in Cassazione il Procuratore della Repubblica e da tale ricorso deriva la pronuncia sopra epigrafata.
Afferma così il collegio che: “’l’inseguimento del reo, utile per definire il concetto di quasi flagranza, deve essere inteso in senso più ampio di quello strettamente etimologico di attività di chi corre dietro, tallona e incalza, a vista, la persona inseguita. Esprime, cioè, un concetto comprensivo anche dell’azione di ricerca, immediatamente eseguita, anche se non immediatamente conclusa, purché protratta senza soluzione di continuità, sulla base delle ricerche immediatamente predisposte sulla scorta delle indicazioni delle vittime, dei correi o di altre persone a conoscenza dei fatti. L’inseguimento può quindi avvenire anche dopo un periodo di tempo, necessario alla polizia giudiziaria per giungere sul luogo del delitto, acquisire notizie utili e iniziare le ricerche. Ed è stato altresì chiarito che il concetto di “inseguimento” ad opera della forza pubblica comprende ogni attività di indagine e ricerca finalizzata alla cattura dell’indiziato di reità, purché detta attività non subisca interruzioni dopo la commissione del reato, anche se si protragga per più tempo (Cass. n. 2738/99; Cass. n. 23560/06; Cass., Sez. 4, n. 4348/2003)… Tale principio, …, va applicato anche nel caso di specie poiché il dettato di cui all’art. 189 C.d.S., comma 8 bis che prevede per coloro che, dopo essersi dati alla finga si pongano a disposizione della polizia giudiziaria entro le 24 ore successive al fatto (e tale termine non può essere inteso in un’accezione elastica pena la sua inutilità), la non applicabilità delle “disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6” della stessa norma (cioè di procedere all’arresto, ai sensi dell’art. 381 c.p.p.), rende evidente come il legislatore abbia previsto la possibilità di procedere da parte della p.g. all’arresto anche dopo un periodo considerevolmente lungo, così recependo un concetto di quasi flagranza temporalmente “dilatato” ed esteso»”.
Conclusioni, la polizia giudiziaria se dimostra di “inseguire” (nel senso traslato sopra riferito) senza interruzione il reo, con atti di indagine continuativi e coerenti, può proporre all’autorità giudiziaria un arresto per casi gravi come quelli narrati, anche fuori dai casi di stretta flagranza e dopo oltre un giorno dall’accaduto.
Pino Napolitano
P.A.sSiamo