Fondo per la legalità. Attribuiti i contributi ai comuni per le iniziative di contrasto agli atti di intimidazione e danneggiamenti.

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L’Art. 1 – Comma 589 della Legge 30/12/2021, n. 234 prevede che: “Al fine di consentire agli enti locali l’adozione di iniziative per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell’ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all’esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del fondo”.

Il Ministero dell’interno, con D.M. 07/07/2022 ha approvato il regolamento per la “Definizione per il triennio 2022-2024 dei criteri di riparto tra gli enti locali del fondo per la promozione della legalità di cui all’articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e approvazione del piano di riparto per l’anno 2022 – con i relativi allegati A e B”.

Il DM si compone di due articoli e due allegati.

Il primo articolo prevede che il “fondo” è ripartito tra gli enti locali che abbiano subito nell’anno precedente a quello di riferimento episodi di intimidazione nei confronti dei propri amministratori, connessi all’esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, o episodi di danneggiamento del proprio patrimonio, risultanti dal report annuale della Direzione centrale della Polizia Criminale concernente l’attività di monitoraggio di cui all’articolo 6, comma 1, lett. a), della legge 3 luglio 2017, n. 105 e all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’interno del 17 gennaio 2018. Il riparto del fondo è effettuato per il 60% in proporzione al numero degli episodi di intimidazione o di danneggiamento come sopra definiti, subiti da ciascun ente, e valutati secondo i criteri indicati nell’allegato A “Nota metodologica”, e per il 40% in proporzione alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente a quello di riferimento secondo i dati ISTAT, ai sensi dell’articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL). Gli episodi intimidatori subiti dai sindaci metropolitani sono attribuiti al comune capoluogo della città metropolitana. Per analogia il contributo spettante alle province, per episodi intimidatori subiti dai propri amministratori, è parametrato alla popolazione residente del comune capoluogo di provincia. Il contributo erogato a valere sul fondo è utilizzato dagli enti locali beneficiari secondo le proprie autonome scelte per l’adozione, con delibera di giunta, di iniziative per la promozione della legalità volte a realizzare il rafforzamento della democrazia locale, con particolare riguardo a quelle che prevedono il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, nonché per misure di ristoro del patrimonio dell’ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione nello svolgimento delle funzioni istituzionali esercitate, in relazione alla specificità degli episodi occorsi. Per i comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta, nonché delle Province autonome di Trento e Bolzano, gli importi eventualmente spettanti sono erogati per il tramite delle stesse Regioni e Province autonome.

Il fondo di 5 milioni di euro è ripartito, quindi, rispettando la nota metodologica di cui all’allegato A.

L’allegato B definisce il piano di riparto per l’anno 2022.

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