FASE DI ESECUZIONE DEGLI APPALTI – CONTROLLI E VERIFICHE – DOCUMENTABILI E TRACCIABILI.

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La fase di esecuzione degli appalti è molto importante in quanto la stazione appaltante, per tutelare l’interesse pubblico sotteso all’indizione della gara,  nell’effettuare i controlli tramite il RUP (responsabile Unico di Progetto) e il DEC ( Direttore dell’esecuzione del contratto), verifica il corretto adempimento degli obblighi normatici e contrattuali da parte dell’esecutore, nonché la qualità complessiva delle prestazioni rese,

L’ANAC, nell’ambito delle attività di vigilanza d’ufficio su appalti di deversa tipologia, finalizzata alla correttezza, la completezza e l’efficacia dei controlli operati dalle stazioni appaltanti nella fase di esecuzione, avendo riscontrato numerose anomalie e irregolarità, con riferimento alle disposizioni del nuovo Codice appalti ( D.Lgs. n. 36/2023), con delibera del 29/10/2024 n. 497, ha fornito indicazioni alle stazioni appaltanti in merito alle modalità di espletamento dei controlli e delle verifiche da svolgere durante la fase di esecuzione degli appalti di servizi e forniture.

In particolare l’ANAC ha sottolineato la necessità di regolamentare i controlli maniera dettagliata nella documentazione di gara, prevedendo ispezioni a sorpresa, check list di verifica, controllo delle migliorie offerte dall’appaltatore, provvedendo anche ad una delimitazione chiara dei ruoli e delle funzioni dei soggetti preposti all’espletamento degli stessi (RUP e DEC). L’Autorità ha ritenuto necessario che le stazioni appaltanti forniscano ai RUP e DEC la formazione più opportuna nonché le risorse e la strumentazione più adeguata per garantire la completezza e l’effettività dei controlli svolti.. I RUP e  i DEC devono svolgere le funzioni non limitandosi ad attestare l’avvenuta esecuzione dei controlli tramite formule di stile, ma è necessario che le attestazioni di regolare esecuzione facciano riferimento a criteri di  misurabilità effettivi.

Richiamando l’art. 31 co. 2 dell’allegato II.14 al codice dei contratti, il quale prevede hce le attività di controllo negli appalti di servizi e forniture “devono essere esercitate mediante di criteri di misurabilità della qualità e devono risultare da apposito verbale”, l’ANAC ha evidenziato che la mancata verbalizzazione  dei controlli svolti da parte dei DEC e dei RUP non permette di dare evidenza delle verifiche eseguite.

 Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti ad utilizzare le piattaforme digitali di approvvigionamento anche per la gestione della fase esecutiva, le quali consentono di tracciare in assoluta trasparenza e in tempo reale tutte le attività svolte.

L’ANAC ha richiamato le stazioni appaltanti ad adottare prassi rispettose dei principi generali e conformi alle disposizioni del codice e alla indicazioni forniture con la citata delibera.

In seguito ad un esposto pervenuto il 2/27/2024, con il quale venivano segnalate criticità riferibili agli aspetti esecutivi discendenti dall’affidamento del “servizio di manutenzione del verde pubblico” di un comune, l’ANAC, con delibera n. 82 del 3/3/2025, ha evidenziato gravi lacune nell’attività di controllo durante la fase di esecuzione da parte del RUP e del DEC.

La vicenda afferiva ad un affidamento avvenuto nella vigenza del vecchio Codice dei contratti (D.lgs. n. 50/2016).

In tale delibera l’ANAC  ha evidenziato che “Le verifiche in corso di esecuzione sono finalizzate all’accertamento del rispetto, da parte dell’appaltatore, delle condizioni e dei termini stabiliti dal contratto di appalto, in particolare se le prestazioni svolte siano eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni previste dal contratto stesso.

In base, infatti, a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 31, 101 e 102 del d.lgs. n. 50/2016 e degli artt. 16, 18 e 26 del D.M. n. 49 del 7/3/2018 ( norma di riferimento in punto di coordinamento – direzione – controllo tecnico contabile dell’esecuzione del contratto), occorre sempre verificare nelle forme dovute e comprovare nel dettaglio che le attività e le prestazioni rese dall’O.E. siano eseguite in conformità al contratto cui ci si riferisce.

Specularmente il nuovo Codice dei contratti conferma e rafforza i principi sopra richiamati semplificando la struttura normativa ma mantenendo l’attenzione sulla fase esecutiva.

Gli articoli di riferimento sono:

–          l’art. 15 – Responsabile unico di progetto

–          l’art. 114 – Direzione dell’esecuzione nel servizi e forniture

–          l’allegato II.14 – Regole tecniche per la direzione dell’esecuzione.

L’ANAC , quindi, ritiene che:

–          i controlli sono obbligatori, vanno tracciati,

–           nessuna prestazione si considera eseguita se non documentata

–          la liquidazione può avvenire solo dopo la verifica della regolare esecuzione

Delibera n. 82 del 3 marzo 2025

Delibera n. 497 del 29 ottobre 2024

 

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