La destinazione dei proventi sanzionatori dopo l’entrata in vigore del decreto cd. “PNRR 2”
È vigente dal 1° maggio 2022 il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.
Diverse le novitàche hanno incisoanche sul d.lgs. n. 152/2006, cd. “Testo Unico dell’Ambiente”. Tra le più importanti, quelle che modificano l’articolo 318-quater sulla estinzione dei reati ambientali.
L’articolo 26-bis(“Potenziamento del controllo in materia di reati ambientali”)del decreto-legge n. 36/2022 (cd. “PNRR 2), aggiunto nell’iter parlamentare di conversione,stabilisce:
«1. Ai fini del potenziamento del controllo in materia di reatiambientali, alla Parte Sesta-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all’articolo 318-ter, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
“4-bis. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi da corrispondere a carico del contravventore per l’attività di asseverazione tecnica fornita dall’ente specializzato competente nella materia cui si riferisce la prescrizione di cui al comma 1, quando diverso dall’organo di vigilanza che l’ha rilasciata, ovvero, in alternativa, per la redazione della prescrizione rilasciata, previo sopralluogo e in assenza di asseverazione, dallo stesso organo accertatore, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 55 del codice di procedura penale quando si tratti di ente diverso da un corpo od organo riconducibile a un’amministrazione statale”.
- b) all’articolo 318-quater, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Quando risulta l’adempimento della prescrizione, l’organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell’estinzione del reato, destinata all’entrata del bilancio dello Stato, unitamente alla somma dovuta ai sensi del dell’articolo 318-ter, comma 4-bis. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo accertatore comunica al pubblico ministero l’adempimento della prescrizione nonché l’eventuale pagamento della somma dovuta ai fini dell’estinzione del reato e di quella da corrispondere, ai sensi dell’articolo318-ter, comma 4-bis, per la redazione della prescrizione o, in alternativa, per il rilascio dell’asseverazione tecnica. Gli importi di cui all’articolo318-ter, comma 4-bis, sono riscossi dall’ente accertatore e sono destinati al potenziamento delle attività di controllo e verifica ambientale svolte dai predetti organi ed enti”.
- Il decreto di cui al comma 4-bis dell’articolo 318-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Con la conversione in legge del decreto cd. “PNRR 2”, viene finalmente colmata la falla legislativa sulla destinazione dei proventi derivanti dal pagamento in sede amministrativa delle sanzioni nella procedura estintiva dei reati ambientali(“all’entrata del bilancio dello Stato”),dopo sette anni dalla introduzione della Parte Sesta-bis nel d.lgs. n. 152/2006, per opera della legge n. 68/2015, nel medesimo senso che lo scrivente(in posizione estremamente minoritaria) aveva già indicato, proprio su questa testata, il 25 febbraio 2016 (https://www.passiamo.it/la-destinazione-dei-proventi-derivanti-dal-pagamento-in-sede-amministrativa-delle-sanzioni-nella-procedura-estintiva-dei-reati-ambientali-parte-sesta-bis-d-lgs-n-1522006/).
Interpello al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
Con istanza di interpello al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il Comune di Venaria Reale ha richiesto: «quale sia l’Autorità competente all’incasso, ovvero l’Ufficio periferico competente a ricevere il pagamento, con indicazione delle modalità, delle eventuali coordinate di pagamento e delle causali connesse, per la definizione dei procedimenti di cui all’art. 318-bis e seg. del T.U.A.».
In riscontro alla nota dell’ente territoriale, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – nota prot. n. 91837 del 6 giugno 2023– ha espresso il seguente indirizzo:
«Si comunica che è stato istituito il nuovo capitolo di entrata 2596 avente la seguente denominazione: “Entrate di pertinenza del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per versamento delle sanzioni amministrative deflattive di reati ambientali, ai sensi dell’art. 318 quater comma 2 del D. Lgs 152/2006”:
Capitolo 2596 art 01 – SOMME RISCOSSE IN VIA ORDINARIA
Capitolo 2596 art 02 – SOMME RISCOSSE A MEZZO RUOLI
Si allega, alla presente nota, il quadro dei codici IBAN pubblicato sul sito del MEF e, per pronta visione, si riportano di seguito i codici Iban riguardanti la Città Metropolitana di Torino:
– 2596/01 – IBAN: IT97H0100003245114032259601;
– 2596/02 – IBAN: IT74I0100003245114032259602;
e indicando come causale: importo pagato per l’estinzione della contravvenzione di cui all’ articolo 318-quater, comma 2 del D.LGS 152/2006».
Quanto alle modalità estintive ed importi delle somme dovute ai sensi dell’art. 318-ter, comma 4-bis, d.lgs. medesimo, per la redazione della prescrizione o, in alternativa, per il rilascio dell’asseverazione tecnica, quando si tratti di ente diverso da un corpo riconducibile ad un’amministrazione statale, è in corso l’iter di emanazione del decreto ministeriale, in tal senso previsto, dal citato art. 318-ter, comma 4-bis.