Esibire la tessera sanitaria intestata ad altra persona configura il reato di cui all’articolo 496, codice penale

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L’articolo 496, codice penale, punisce le false dichiarazioni sull’identità o su qualità personali proprie o di altri: chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell’altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Secondo l’ordinamento giuridico nazionale, in tutti i casi in cui viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito da uno dei documenti di riconoscimento equipollenti, previsti dalla legge.

E il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all’articolo 35, comma 2, stabilisce che sono equipollenti alla carta di identità, per quanto riguarda i cittadini italiani, il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 645, del 9 gennaio 2017, ha deciso un caso in cui un soggetto ha esibito, a richiesta di un pubblico ufficiale, una tessera intestata ad un terzo soggetto, e rispondendo alla richiesta con tali false generalità.

Pur non rientrando la tessera sanitaria nel novero di quelli di identità, nell’equipollenza sancita in tal senso dall’articolo 35, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000, la norma dell’articolo 496, codice penale, sanziona, secondo chiaro dettato, la condotta di chi renda dichiarazioni mendaci sulla identità propria a un pubblico ufficiale.

L’esibizione di un supporto materiale, qual è la tessera sanitaria, su cui risultino i dati anagrafici di un soggetto ed il suo codice fiscale vale quale comportamento concludente diretto ad integrare la condotta incriminata nella sostanziale identità dell’esibizione con la dichiarazione mendace.
La natura del documento e la sua inidoneità a porsi come documento di identità diviene quindi del tutto irrilevante ai fini dell’integrazione del reato di cui all’articolo 496, codice penale.

 

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