Nel trattare l’argomento della responsabilità dell’ente proprietario della strada nel caso di sinistro stradale, si rischia di indulgere verso le ragioni della P.A. per ovvi motivi, per così dire di appartenenza.
Il terreno di scontro è di sicuro l’insidia e trabocchetto che, appunto, fa emergere la responsabilità dell’ente proprietario per il pericolo occulto.
Oggi, ce occupiamo avuto riguardo alla presenza della segnaletica stradale (nel caso orizzontale) che, se in perfetta efficienza, avrebbe potuto evitare il sinistro.
Meglio, se n’è occupata Cass., sez. III, 19/01/2017, n. 1289 che ha scrutinato le eccezioni di uno dei due conducenti coinvolti in un sinistro stradale con eguale concorso di colpa.
La tesi del ricorrente tende a richiamare la responsabilità della P.A. per non avere apposto la segnaletica orizzontale e verticale sul tratto di strada ove è avvenuto il sinistro.
Nel caso di specie, infatti, la mancata apposizione della segnaletica configurerebbe una diretta responsabilità in ordine al sinistro per cui è causa. E ciò pur avendo emessa la prescritta Ordinanza istitutiva dell’obbligo di arresto. Il successivo comportamento inerte dell’amministrazione costituisce, per il ricorrente, una condotta colposa. Di conseguenza, ove fosse stata collocata tempestivamente la segnaletica, il sinistro non si sarebbe verificato. Al contrario la mancata apposizione della segnaletica ha creato una situazione di contrasto tra le condizioni di transitabilità reali e quelle apparenti.
Secondo il Collegio, invece, la P.A. ha un ampio potere discrezionale nella scelta dei luoghi dove apporre i segnali di pericolo, che trova un limite soltanto nel caso in cui si verifichi un’ipotesi di insidia o trabocchetto, caratterizzata dalla non visibilità del pericolo.
Fattispecie certamente non ricorrente, secondo la Corte di merito, nel caso di specie, in considerazione della conformazione dei luoghi, delle modalità di tempo del sinistro e della presenza dell’intersezione che poteva essere ben apprezzata.
Il principio di diritto (ineccepibile e ben motivato) è che, nel caso in cui il conducente che sarebbe stato favorito dalla segnaletica che si assume mancante “ritenga di aver diritto alla precedenza, non si verifica una situazione di insidia, in quanto la circolazione stradale può avvenire senza inconvenienti anche in mancanza del segnale, essendo sufficienti e idonee a regolarla le norme del codice della strada, e non è, perciò, possibile affermare su questa base la responsabilità della detta amministrazione per i danni conseguenti alla collisione”.
Pertanto, se non dimostrato il nesso di causalità tra la mancanza della segnaletica orizzontale o verticale e il sinistro stradale, non può affermarsi che gli utenti della strada non avrebbero potuto regolare la propria condotta di guida conformemente alla situazione di pericolo esistente, non essendo in grado di discernere tempestivamente il segnale o il cartello valido.