Esecuzione coattiva: non autonoma rispetto alla sorte del provvedimento originario.

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Esecuzione coattiva: non autonoma rispetto alla sorte del provvedimento originario.

Interessante, per quanto succinto, il parere della sezione I del Consiglio di Stato n°1435/2017, reso, nella procedura di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in ordine alla impugnativa di un ordine di esecuzione di un’ordinanza sindacale.

In concreto, Il comune di Bonassola, con ordinanza sindacale contingibile e urgente aveva intimato ai ricorrenti di rimuovere immediatamente le reti metalliche di un cantiere; i destinatari di tale ordinanza ricorrevano al tribunale regionale amministrativo per la Liguria che, con sentenza n. 525/2015 del 29 maggio 2015, dichiarava il ricorso inammissibile. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3189 del 18 luglio 2016, respingeva anche l’appello. A fronte dell’esito dei giudizi contro l’ordinanza, il Comune di Bonassola notificava l’avviso che sarebbe stata avviata la procedura di esecuzione coattiva, a fronte dell’inottemperanza spontanea. Non paghi dei due esiti del giudizio, i ricorrenti proponevano ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro l’ordine –indirizzato al responsabile dell’UTC- di dare luogo all’esecuzione dei lavori.

Il ricorso viene dischiarato inammissibile, in quanto l’atto impugnato è stato emanato in esecuzione di una pronuncia giurisdizionale su domanda d’annullamento di un diniego reso nei confronti degli stessi ricorrenti e pertanto attiene ad una sequenza di attività amministrativa che è già stata devoluta alla cognizione del giudice amministrativo (L’art. 8, comma 2 del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199 sui ricorsi amministrativi stabilisce: “Quando l’atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato”). L’orientamento del Consiglio di Stato in sede consultiva è consolidato nel senso di ritenere che il principio di alternatività abbia una valenza estremamente ampia e debba operare tra ricorsi proposti dal medesimo soggetto ed oggettivamente connessi, o allorquando tra i diversi provvedimenti impugnati esista un rapporto di presupposizione, pregiudizialità, dipendenza (Consiglio di Stato, Sez. Prima, 2221/2016 del 26 ottobre 2016; n.211/2016 del 2 febbraio 2016). La mancanza di autonomia della fase di esecuzione coattiva è quella che, nel caso di specie, ha suscitato il mio interesse.

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