Editoriale: “Campo libero”: che pasticcio!

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Con Legge 11 agosto 2014, n. 116 (in vigore dal 21 agosto 2014) è stato convertito il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante: “disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”.

Sgombrato il campo dalla definizione ufficiale di questo recente sforzo normativo, possiamo passare alla definizione di forte slancio comunicativo molto in voga presso il Governo in carica: “Campo libero”, questa la definizione prescelta dal ministro dell’agricoltura, per descrivere il “piano strategico di azioni concrete che sostengano il settore dal lato delle semplificazioni, della competitività e della sicurezza alimentare”.

Nel merito dell’intero intervento normativo, di certo, non è nostra intenzione entrare.

Sta di fatto che, basta la sola lettura dell’articolo 1 per renderci conto che la “libertà di Campo” passa per la paralisi dei controlli e per la mortificazione di alcuni principi sanzionatori amministrativi prescritti dalla Legge n°689/1981.

Muoviamo dalla lettura della norma.

 

Il comma 1 dell’articolo 1 disciplina i controlli e prescrive: “Al fine di assicurare l’esercizio unitario dell’attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole e l’uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell’attività imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confronti delle imprese agricole sono effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, tenuto conto del piano nazionale integrato di cui all’articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e delle Linee guida adottate ai sensi dell’articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l’accesso all’informazione sui controlli. I controlli sono predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel registro di cui al comma 2[1]. I controlli ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole sono riportati in appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità, ovvero di regolarizzazione conseguente al controllo ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi alle annualità sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative alle stesse annualità e tipologie di controllo, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell’imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento dell’ispezione. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale del controllo ispettivo”.

Una norma alquanto preoccupante, sul piano della frustrazione del potere di ispezione e di controllo che ci riporta alla mente alcuni –vigenti, sebbene mutati nel tempo- precipitati limitativi proposti dal precedente Governo, qualche anno fa, per i controlli alle imprese, in generale.

 

Il comma 3 dell’articolo 1 disciplina il potere di diffida e prescrive: “Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista l’applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell’atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell’illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma, entro il termine indicato, l’organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l’applicazione dell’articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981”.

Norma contorta, quella sopra trascritta, meritevole di grossi approfondimenti sul pianod ella comprensione di cosa si debba intendere per “violazioni sanabili” e per esclusione del pagamento in misura ridotta.

 

Il comma 4 dell’articolo 1 disciplina lo sconto sul pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria e prescrive: “per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista l’applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, se già consentito il pagamento in misura ridotta, la somma, determinata ai sensi dell’articolo 16, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, è ridotta del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle violazioni contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, purché l’interessato effettui il pagamento e trasmetta la relativa quietanza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto all’autorità competente, di cui all’articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 e all’organo che ha accertato la violazione”.

Riduzione del 30% sulla somma emergente dal computo di cui all’articolo 16 della Legge n°689/1981; fatto già giubilato negatvamente con riguardo alle norme del codice della strada e, ciò nonostante, reiterato anche “per le violazioni alle norme in materia agroalimentare”.

Ma la domanda è: esiste un catalogo di quali sono le norme che prevedono le violazioni alle norme in materia agroalimentare?

Questo catalogo non c’è, con l’effetto di rendere, dilatabile o restringibile, la nozione a piacimento degli operatori pratici e delle difese di parte.

Un bel pasticcio, omettendo, da questa sede, ulteriori commenti.

Pino Napolitano 

P.A.sSiamo

 



[1] Si riporta, per brevità, in nota, la disciplina del comma 2: “Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare il minore intralcio all’esercizio dell’attività d’impresa è istituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’interno, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro unico dei controlli ispettivi di cui al comma 1 sulle imprese agricole. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, del coordinamento dell’attività di controllo e dell’inclusione dei dati nel registro di cui al primo periodo, i dati concernenti i controlli effettuati da parte di organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza e di controllo, nonché da organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni, a carico delle imprese agricole sono resi disponibili tempestivamente in via telematica e rendicontati annualmente, anche ai fini della successiva riprogrammazione ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, alle altre pubbliche amministrazioni secondo le modalità definite con Accordo tra le amministrazioni interessate sancito in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e al presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo le modalità e i termini previsti con il medesimo accordo”.

 

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1 commento

  1. Sono totalmente d’accordo, la legge in questione genera solo confusione e frustrazione, inoltre c’è chi pensa la si debba estendere a tutte le attività che trattano generi alimentari e chi invece ritiene sia rivolta esclusivamente alla produzione primaria. Comunque, sia in un caso che nell’altro, a mio avviso, ritengo che possa essere correttamente applicata a condizione che venga opportunamente modificato il D. lgs 193/2007 che rappresenta lo strumento sanzionatorio dei regolamenti europei che disciplinano la materia.

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