È un via libera “condizionato” quello dato dalla Commissione Giustizia della Camera al decreto legislativo sulla tenuità del fatto.

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 Posto che l’articolo 1, comma primo, lettera m) della legge 28 aprile 2014, n. 67 sancisce come principio e criterio direttivo di delega legislativa “l’esclusione della punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni” ma mai di fronte a delitti connotati dalle seguenti modalità di condotta: “l’avere agito per motivi abietti o futili, l’aver adoperato  sevizie o l’aver agito con crudeltà o in violazione del sentimento di pietà per gli animali o in condizioni di minorata difesa della persona offesa, anche in riferimento all’età” e che in adempimento di quella legge doveva essere emanato un decreto che prevedesse la non punibilità per i fatti di particolare tenuità relativi a reati puniti con pene fino a cinque anni, la Commissione Giustizia il 3 febbraio 2015 ha approvato il parere favorevole al Decreto Legislativo in tema di tenuità del fatto. In ogni caso, non sono previsti automatismi. 

Spetterà sempre al giudice la decisione sulla tenuità o meno del fatto, anche sulla base della valutazione della personalità di chi lo ha commesso, e comunque attenendosi rigorosamente ai criteri fissati dall’art. 133 del codice penale, tenendo in debito conto l’eventuale opposizione delle vittime. L’archiviazione non pregiudica, poi, il risarcimento del danno in sede civile e l’eventuale riconoscimento della tenuità sarà inserito nel casellario giudiziario per evitare che il medesimo soggetto possa usufruirne una seconda volta. La “non abitualità del comportamento” necessaria per far scattare l’archiviazione, infatti, è un’altra delle condizioni contenute nel parere favorevole espresso dalla Commissione Giustizia sul decreto delegato. Il governo è stato invitato a specificare, si legge nel parere, che “il comportamento risulta abituale nel caso in cui il suo autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso altri reati della stessa indole anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate”. Ultima condizione richiesta dalla commissione è l’avviso alla persona offesa da parte del pubblico ministero in ogni caso di avvenuta archiviazione e non solo quando ne faccia richiesta. Tra le osservazioni, invece, è finita la richiesta pervenuta, nel corso delle audizioni, da parte delle Camere penali sul diritto della parte offesa e dell’indagato di opporsi all’archiviazione. In merito, ha affermato la Commissione, il Governo dovrà valutare l’opportunità di prevedere un reclamo ad hoc. 

 

Mimmo Carola

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