È legittima l’ordinanza di ripristino emessa prima della conclusione di un procedimento penale avviato per illecita gestione di rifiuti?

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È legittima l’ordinanza di ripristino emessa prima della conclusione di un procedimento penale avviato per illecita gestione di rifiuti?

Gaetano Alborino

Dopo una perquisizione effettuata dal Corpo Forestale dello Stato, dal Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e da ARPAE, presso uno stabilimento in cui si svolgeva attività di produzione di fertilizzanti organici,veniva avviato un procedimento penale per attività non autorizzata di rifiuti.

Successivamente, l’autorità penale emetteva un decreto di sequestro preventivo per violazione dell’articolo 256 d.lgs. n. 152/2006, dato il rinvenimento di materiale qualificabile come rifiuto, in assenza delle necessarie autorizzazioni (malgrado si trattasse, secondo il titolare dell’azienda, di fertilizzanti e materie prime secondarie, regolarmente conferiti presso l’impianto con tutti i documenti di trasporto necessari).

A seguito poi di segnalazione trasmessa dalla medesima polizia giudiziaria al Sindaco del Comune di Comacchio e all’Ente di gestione Parchi e Biodiversità Delta del Po, circa l’avvenuta realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata di rifiuti (pericolosi e no), mediante ripetuti conferimenti e stoccaggi di materiali eterogenei, il Comune intimava la rimozione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi entro e non oltre 150 giorni dalla notifica dell’atto, ai sensi dell’articolo 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006.

Tale disposizione stabilisce: “Fatta salva l’applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”.

L’ordinanza comunale veniva adottata, mentre la sentenza di primo grado, in sede penale, era ancora gravata da appello e, dunque, non era coperta dal giudicato.

Infine, ritualmente impugnata dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, il ricorrente ha sostenuto che il Comune avrebbe dovuto attendere la conclusione del procedimento penale ancora pendente, prima di ordinare il ripristino dello stato dei luoghi,

Il motivo del ricorso è stato ritenuto infondato.

Secondo ilTAR Emilia Romagna, Sezione II, 16 aprile 2022, n. 348, l’accertamento dei fatti, operato dal giudice penale, non riveste carattere pregiudiziale rispetto al procedimento instaurato dall’autorità amministrativa, la quale è tenuta a valutare gli elementi di fatto a disposizione e sulla base di questi ben può assumere l’atto repressivo previsto dall’articolo 192 del d.lgs. n. 152/2006.

Infatti, come pure è stato già osservato dal TAR Basilicata, – 1/7/2020 n. 425, la violazione,ex articolo 192, comma 1, d.lgs. n. 152/2006,del divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, genera automaticamente l’obbligo del responsabile, se accertato e/o conosciuto, di rimuovere tali rifiuti, senza dover attendere l’esito del processo penale e/o dello svolgimento di particolari indagini, non potendo tale incontrovertibile obbligo giuridico essere equiparato ad una sanzione amministrativa di tipo reintegratorio.

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2 Commenti

  1. Nel caso di specie, l’ordinanza sindacale ex art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, è stata correttamente adottata, pur sussistendo la misura cautelare.

    Il sequestro dell’area, infatti, non esclude l’ordine di ripristino ambientale:

    “Nel caso in cui l’area sulla quale i rifiuti si trovano in stato di abbandono sia sottoposta a sequestro, il proprietario (od il possessore) della medesima che sia destinatario dell’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti deve richiedere al giudice l’autorizzazione ad accedervi, onde provvedere alla rimozione, diversamente configurandosi la contravvenzione prevista dall’ art. 192, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006, con la conseguenza che il sequestro non può costituire una causa di inesigibilità della condotta normativamente richiesta”.
    Corte di Cassazione, Sez. III, 30 luglio 2015, nr. 33585.

    “Va ribadito che l’obbligo della rimozione non viene meno in presenza di un sequestro penale dell’area, poiché in tal caso il proprietario è tenuto a chiedere l’autorizzazione all’autorità giudiziaria che indicherà se sussistono le condizioni per intervenire e imporrà le necessarie prescrizioni del caso. La predetta autorizzazione non è dunque condizione di legittimità dell’ordine di rimozione ma rileva ai fini della sua materiale esecuzione”.
    Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 novembre 2023, n. 9928.

    “I destinatari dell’ordinanza di rimozione dei rifiuti non possono addurre, a giustificazione, di non avere la diretta disponibilità dell’area su cui intervenire.
    In particolare, e ad esempio, come più volte affermato dalla giurisprudenza, in tema di rifiuti, il fatto che questi ultimi si trovino in stato di abbandono all’interno di un’area sottoposta a sequestro giudiziario non può avere alcuna efficacia scriminante del reato di cui all’art. 255, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per inesigibilità della condotta, poiché, in tal caso, il destinatario dell’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti, emessa ai sensi dell’art. 192, comma 3, del medesimo d.lgs., deve richiedere al giudice l’autorizzazione ad accedere ai luoghi per provvedere alla rimozione (così Sez. 3, n. 33585 del 08/04/2015; Sez. 3, n. 14747 del 11/03/2008)”.
    Corte di Cassazione, Sez. III, 6 marzo 2024, n. 9461.

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