E’ legittima la modifica dei limiti di velocità da parte del gestore della strada e in deroga alla legge e ai decreti del Ministero dei trasporti. Corte di Cassazione Civile sez. VI 22/5/2015 n. 10684

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IL FATTO Una donna chiedeva l’annullamento del verbale di accertamento con il quale le era stata contestata la violazione del limite massimo di velocità, pari a 80 km/h, fissato con provvedimento dell’ANAS, circolando alla velocità di 100 km/h. La ricorrente deduceva l’illegittimità del provvedimento che diminuiva il limite normalmente vigente per le superstrade (110 km/h) per violazione di norme di legge e della direttiva ministeriale. Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione e il Tribunale di Rovigo, rigettava l’appello proposto rilevando:

 – che nel provvedimento limitativo della velocità si dava atto che si erano create deformazioni del piano viabile con la conseguenza che alla presenza di eventi meteorologici si poteva creare ristagni d’acqua;

 – che le deformazioni della strada, pur non essendo caratteristiche permanenti della medesima, permangono finché non vengono eliminate – che tali circostanze erano foriere di situazioni di pericolo;

 – che l’abbassamento del limite era stato revocato a decorrere dal giorno dei lavori di rafforzamento della pavimentazione con eliminazione delle deformazioni del piano viabile;

 – che era generica la censura con la quale si sosteneva che il giudice ordinario avrebbe dovuto disapplicare l’atto amministrativo in quanto limitata all’affermazione che l’atto amministrativo doveva essere disapplicato mentre il giudice ordinario può disapplicarlo solo nell’ipotesi di macroscopici vizi procedurali o di dimostrata, vistosa irragionevolezza, elementi del tutto inesistenti nel caso di specie.

La  donna  avverso le decisioni proponeva  ricorso.

LA DECISIONE DELLA CORTE

Il ricorso è stato rigettato. Gli Ermellini, sezione VI Civile, con la sentenza n. 10684 del 22 maggio 2015, hanno ritenuto  che le variazioni del piano viabile, in questo caso di abbassamento dei limiti di velocità, sono applicabili quando funzionali a non consentire andature incompatibili con le condizioni della strada.  La direttiva 24 giugno 2006 prot. 777 del Ministro dei Trasporti vigente ratione temporis, avuto riguardo alla data (21 maggio 2008) della commessa infrazione, non richiama le caratteristiche permanenti della strada, ma al punto 2.2, tra le ipotesi esemplificative, quanto ai limiti di velocità su strade extraurbane, fa solo un generico riferimento ai tratti con scadimento delle caratteristiche della sezione stradale per composizione e dimensioni, oltre che ad altre ipotesi meramente esemplificative, condizione che è stata riscontrata in fatto nel caso di specie avuto riguardo all’evidenziata necessità di rafforzamento della pavimentazione con eliminazione delle deformazioni del piano viabile. Pertanto, ancorché la precedente direttiva non possa dirsi venuta meno, ma solo meglio specificata (in ciò dovendosi correggere la relazione, in conformità all’obiezione della ricorrente sviluppata nella memoria illustrativa) il motivo di ricorso è comunque manifestamente infondato perché, come rilevato con motivazione aggiuntiva nella relazione del Consigliere relatore, il giudice di appello ha correttamente interpretato la norma regolamentare rilevando che le deformazioni della strada permangono fino a quando non vengono eliminate e pertanto deve essere applicata eguale disciplina in presenza di deformazioni del piano viabile che non sono occasionali, ma richiedono (come nella specie: v. pag. 5 della sentenza impugnata) l’esecuzione di lavori di rafforzamento della pavimentazione con eliminazione delle deformazioni del piano viabile. Va al riguardo osservato che le deformazioni del piano viabile (se di entità rilevante secondo il giudizio dell’ente proprietario della strada che, nella specie , ha definito il piano viabile un “percorso di guerra”: v. pag. 4 della sentenza impugnata) possono determinare pericoli per la circolazione a velocità elevate (ossia fino a 110 Km/h) in tale situazione l’abbassamento del limite di velocità, funzionale a non consentire velocità incompatibili con le condizioni della strada, lungi dall’essere viziato per violazione di legge o eccesso di potere, diviene addirittura doveroso.

 La ricorrente deduce anche la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 della legge 20 Marzo 1865 n. 2248 in quanto il giudice di appello ha ritenuto insindacabile l’ordinanza in materia di velocità emessa dall’Ente proprietario della strada ritendo di contra che, invece, la legittimità dell’atto amministrativo avrebbe potuto essere sindacata, nella specie, per violazione di legge in quanto l’abbassamento del limite non integrava un eccesso di potere, ma una violazione di legge perché emanato in violazione della direttiva ministeriale richiamata. Ma sempre gli Ermellini hanno ritenuto che il motivo resta assorbito dal rigetto del primo in quanto, dovendosi escludere per le ragioni già esplicitate, che la direttiva sia stata violata, non sussiste neppure la denunziata violazione di legge e tanto meno l’eccesso di potere.

 

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