Il Consiglio di Stato, pronunciandosi su un appello proposto da un Comune, lo ha rigettato con sentenza del 6 settembre 2024, n. 7482, confermando che «la individuazione, modifica o soppressione degli Uffici e la distribuzione delle risorse umane nei Servizi individuati dalla Giunta Comunale, è di competenza dei Dirigenti i quali gestiscono le risorse umane assegnate».
Mentre compete alla Giunta comunale l’individuazione dei settori, all’organo politico è invece sottratta la definizione e conformazione degli uffici, che spetta alla competenza dei dirigenti
IL Consiglio di Stato ha anche ritenuto sussistente l’interesse della ricorrente all’annullamento della deliberazione della Giunta comunale, e non alla mera disapplicazione, al fine di evitare l’applicazione futura della stessa delibera con riferimento non più al settore conferito col decreto di incarico ma agli altri settori, uffici o servizi previsti nel disegno organizzativo dell’ente locale. L’interesse della ricorrente fatto valere nel giudizio di primo grado non può essere limitato al solo settore cui la stessa è stata assegnata poiché la difesa delle prerogative dirigenziali (la prima delle quali non può che essere quella a ottenere un incarico di direzione di una struttura di livello dirigenziale) si riflette sull’intera articolazione organizzativa; e del resto è noto che vige anche un principio di rotazione degli incarichi dirigenziali, per cui l’assegnazione a un determinato settore o struttura di livello dirigenziale è sempre temporanea. Da ciò l’interesse della ricorrente al corretto esercizio del potere di organizzazione dell’ente.



