DPCM 3 novembre 2020 Scheda Area rossa – art. 3

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L’art. 3 del DPCM, relativo alle cosiddette Aree rosse, stabilisce l’obbligo del rispetto delle prescrizioni che seguono:

  1. vietati gli spostamenti in entrata e uscita dalla Regione e dal proprio comune di residenza, nonché all’interno dello stesso comune, salvo per spostamenti per motivi di lavoro, salute o situazioni di necessità; resta consentito il rientro nella propria abitazione , residenza o domicilio;
  2. sospese tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio, eccetto le attività di vendita di prodotti alimentari e di prima necessità di cui all’allegato 23 dello stesso decreto; detta sospensione opererà per gli esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, anche se posti nei centri commerciali, consentendo il solo accesso alle attività di cui al primo capoverso (vendita di prodotti alimentari e di prima necessità di cui all’allegato 23) e fermo restando la chiusura nei giorni festivi e prefestivi;
  3. chiusi i mercati eccetto le attività di vendita di prodotti alimentari;
  4. restano aperti i tabaccai, edicole, farmacie e parafarmacie;
  5. chiusura degli esercizi di ristorazione quali bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, escluse le mense ed il catering continuativo;
  6. consentita la ristorazione con consegna a domicilio per tutte le 24 ore (in questo caso i fattorini, dopo le ore 22 dovranno avere al seguito l’autocertificazione per motivi di lavoro che giustifica la loro posizione);
  7. consentita la ristorazione con asporto fino alle ore 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze;
  8. consentita l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio rifornimento carburanti sulle autostrade, negli ospedali e aeroporti, assicurando la distanza di almeno un metro;
  9. sospese tutte le attività di carattere sportivo e sport di contatto nei centri sportivi anche se svolte all’aperto, nonchè gli eventi e le competizioni sportive organizzati da enti di promozione sportiva;
  10. consentita l’attività motoria svolta in forma individuale in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro e con obbligo dell’uso della mascherina;
  11. consentita l’attività sportiva all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, in forma individuale e con distanziamento di almeno due metri;
  12. didattica a distanza a partire dal 2° anno delle scuole di secondo grado (scuole medie); chiuse le Università. In Campania, alla data odierna, vige l’ordinanza della chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado;
  13. sospese le attività relative ai servizi alla persona, diversi da quelli indicati nell’allegato 24 del decreto.

Si precisa, infine, che queste prescrizioni si aggiungono a quelle già stabilite per le zone gialle e arancione, quali la chiusura dei musei, mostre, teatri, cinema, palestre, sale giochi, bingo, sale scommesse comprese quelle poste nei tabacchi e bar, impianti sciistici.

                                                C.te a. r. Dr. Michele Pezzullo

 

Allegato 23

Commercio al dettaglio • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari); • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati; • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici; • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco:47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione; • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; • Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4); • Commercio al dettaglio di ferramenta,vernici,vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati; • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari; • Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio; • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati; • Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati; • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici; • Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio; • Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati; • Commercio al dettaglio di biancheria personale; • Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati; • Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori; • Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati; • Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica); • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati; • Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati; • Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; • Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati; • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia; • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento; • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi,prodotti per la lucidatura e affini; • Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali; • Commercio al dettaglio ambulante di:prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati; • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono; • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

Allegato 24

Servizi per la persona • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;  • Attività delle lavanderie industriali;  • Altre lavanderie, tintorie;  • Servizi di pompe funebri e attività connesse;  • Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.                        /———————

 

 

 

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