IL TAR LOMBARDIA SEZ. BRESCIA, sez. I sentenza n. 723 del 04 agosto 2021 ha accolto il ricorso afferente il diniego alla domanda di compatibilità paesaggistica del comune di Lovere relativamente ad un immobile per il quale era stata richiesta la compatibilità paesaggistica postuma ai sensi degli articoli 167, comma 5, e 181, comma 1 quater, del d.lgs. n. 42 del 2004 che prevedono che l’istanza accertamento postumo della compatibilità paesaggistica debba essere presentata dall’interessato all’autorità preposta alla gestione del vincolo e che deve acquisire poi il parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza e, successivamente, deve pronunciarsi sulla domanda proposta dall’autore dell’abuso. Il Comune di Lovere ha adottato il provvedimento definitivo di diniego, assumendo che “le opere non possono essere considerate non lesive dell’ambiente posto sotto tutela”. Il TAR HA RITENUTO che il diniego del comune è da ritenersi illegittimo in quanto l’istruttoria deve essere necessariamente inoltrata alla Soprintendenza, il cui parere ha carattere obbligatorio e di natura sostanzialmente decisoria, sicché il provvedimento che si pronuncia sull’istanza omettendo di coinvolgere l’organo competente alla sua espressione è assunto in violazione di legge e deve essere annullato.
Domanda di accertamento postumo sulla compatibilità paesaggistica. il parere della Soprintendenza ha carattere obbligatorio e natura sostanzialmente decisoria.
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