Divieto di sosta temporaneo. Validità e mancata conoscenza da parte dell’utenza.

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Uno dei casi più controversi, soprattutto nella giurisprudenza, è quello dell’apposizione dei divieti di sosta temporanei, della loro validità e dell’operatività dell’Ordinanza.

Si è discusso, in passato, se fosse sufficiente l’apposizione entro le 48 ore prima della sua operatività o, ancora, se le esigenze della circolazione ne potessero consentire la vigenza anche nell’immediatezza o, ancora, se dovesse essere necessario un periodo addirittura superiore alle 48 ore.

In tale solco si innesta la sent. Cass. civ., sez. II, 20/03/2015, n. 5663, che ha operato una lucidissima disamina del problema, enucleando un principio di diritto innovativo e di sicura condivisione.

I fatti. Tizio parcheggia regolarmente in un’area ove è consentita la sosta; dopo qualche giorno viene apposta segnaletica di divieto di sosta per esigenze temporanee e, di conseguenza, personale della Polizia Municipale rileva la corrispondente infrazione. Successivamente, l’utente della strada, rilevato che all’epoca dell’inizio della sosta non vi fosse alcun divieto, impugna il verbale.

La tesi sostenuta dal ricorrente, non peregrina, faceva riferimento al fatto che nel tratto di strada ove era stata elevata l’infrazione non era presente alcun divieto di sosta né il giorno in cui era stata posteggiata la propria vettura né per i giorni successivi.

La tesi del Giudice di Pace nella sentenza di primo grado, invece, dava atto che nel tratto stradale nel quale era stata elevata la contravvenzione per il divieto temporaneo di sosta per lavori stradali, era stato posto regolare avviso mediante segnaletica, a nulla rilevando che l’appellante avesse posteggiato giorni prima quanto tale avviso era assente, atteso che gravava sul ricorrente la verifica che l’area di sosta anche per i giorni successivi fosse consentita.

Giunta alla cognizione della S.C., la questione è stata risolta come segue.

Non può considerarsi esente da colpa la condotta del soggetto, laddove si sia verificato anche solo il mero rispetto (da parte della P.A. proprietaria della strada) dell’intervallo di quarantotto ore tra l’installazione della segnaletica di divieto e l’entrata in vigore di quest’ultimo a nulla rilevando le specifiche circostanze di tempo, di luogo ecc. allegate dal ricorrente che rendano concretamente insufficiente la suddetta misura minima di intervallo temporale. Identiche considerazioni vanno fatte in riferimento alla verifica della conoscenza del divieto con l’ordinaria diligenza da parte di chi aveva iniziato la sosta allorquando nessun divieto era comminato, qualificando incolpevole la condotta di colui che abbia omesso di porre fine ad una sosta iniziata allorquando nessun divieto era comminato.

In conclusione nella condotta del ricorrente è desumibile la sua colpa per essersi disinteressato della persistente utilizzabilità della strada ai fini della sosta dell’auto.

In ultimo, va aggiunto che costituisce termine di legge quello di 48 ore tra l’installazione della segnaletica del divieto in questione e l’entrata in vigore dello stesso sicché, ai fini della configurabilità della contravvenzione, non è consentita una valutazione soggettiva del giudicante sulla sufficienza o meno di detto termine.

Si attendono commenti.

Michele Orlando

P.A.sSIAMO

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