Disturbo della quiete pubblica: intervento per cane che abbaia

0
345

Il caso trattato dalla Suprema Corte di Cassazione Penale, con la sentenza n. 7392, del 19 febbraio scorso riguarda una situazione che si ripete spesso nei nostri centri urbani, e per la quale è sempre richiesto l’intervento delle pattuglie di polizia locale.

Si tratta dell’abbaiare dei cani che si trovano all’interno di appartamenti e che, sia di giorno e sia, soprattutto, di notte, disturbano la c.d. quiete pubblica.

La norma che viene in riferimento è quella dell’articolo 659, codice penale.

CODICE PENALE

Art. 659.
Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309.
Si applica l’ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità.

 

Nell’accertare il suddetto reato, è però opportuno attenersi ad alcune regole operative.

Infatti, la rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede l’incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l’interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare.

Se gli operatori di polizia giudiziaria intervenuti per l’accertamento dei fatti omettono tali attività di indagine o se  risulta che le uniche persone danneggiate dal continuo abbaiare dei cani sia la famiglia confinante,  non è possibile procedere con la denuncia nei confronti de proprietario del cane, da cui originerebbe il disturbo, a causa del suo abbaiare, in quanto tale fatto, comunque, non costituisce reato.

 di Marco Massavelli

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui