Di tanto in tanto, anche nel codice della strada, l’ordinanza di irrogazione della sanzione si adotta entro il quinquennio.
Può sembrare, il titolo di questo breve scritto, uno scherzo, atteso che –ormai- è consolidato il fatto che il termine per l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione del Prefetto di cui agli artt. 203 e 204, è perentorio e particolarmente breve.
Tuttavia Cass. civ. Sez. II Ord., 21/05/2019, n. 13676, ci ricorda che in tema di violazioni del codice della strada, quando non sia possibile il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria ex art. 202 cod. strada, la mancata impugnazione del verbale non determina la formazione del titolo esecutivo, essendo impugnabile, in questa tipologia di sanzione, esclusivamente l’ordinanza ingiunzione, secondo la disciplina generale desumibile dagli artt. 18 e 22 della legge n. 689 del 1981. Ne consegue che l’emissione dell’ordinanza ingiunzione non è assoggettata ad alcun termine di decadenza, trovando come unico limite temporale il termine di prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione (conformi: Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 21/05/2014, n. 11288; Cass. civ., sez. II, 16 ottobre 2006 n. 22120; Cass. civ., sez. II, 12 giugno 2008 n. 15841).
“Secondo l’interpretazione di questa Corte, la trasmissione del verbale al Prefetto è prevista ai fini della emissione di ordinanza-ingiunzione per la determinazione e la irrogazione della sanzione, in relazione alle circostanze del caso concreto, fra il minimo e il massimo, non potendo essa essere determinata direttamente dal trasgressore, che intenda pagarla, con il meccanismo automatico di cui all’art. 202 C.d.S., comma 1. Secondo il disposto dell’art. 202 C.d.S., comma 1, infatti, per le violazioni del C.d.S., per le quali è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme, estinguendo la propria obbligazione. L’art. 203 C.d.S., comma 1, statuisce che i trasgressori, “nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione”; il successivo comma 3 che “qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta il verbale, in deroga alle disposizioni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 17, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese del procedimento”. Trattasi di un meccanismo che presuppone il mancato pagamento della sanzione in misura ridotta e non può applicarsi ove il destinatario del verbale non possa estinguere la propria obbligazione con quelle modalità. Poiché, in tali casi, l’art. 203 C.d.S., comma 3 non è applicabile, si applica la disciplina generale della L. n. 689 del 1981, artt. 18 e 22, che non prevede la possibilità di impugnare il verbale di contestazione dinanzi all’autorità giudiziaria, ma solo l’ordinanza-ingiunzione prevista dall’art. 18. In tali ipotesi, la L. n. 689 del 1981 è applicabile alle violazioni previste dal codice della strada; poichè la legge non stabilisce un termine per l’adozione dell’ordinanza ingiunzione, ma solo un termine di prescrizione di cinque anni dal giorno della commessa violazione del diritto dell’Amministrazione alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione”.
Interessanti le riflessioni della Sezione, ma incomplete, ad avviso di chi scrive, in quanto non pare prendano in considerazione la circostanza che nessuna norma esclude espressamente l’inoppugnabilità del verbali (non oblabile) innanzi al Giudice di pace, ex art 204 bis CdS