Con la Delibera n. 464 del 26 novembre 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato un atto di carattere generale volto a sistematizzare e chiarire l’esercizio dei poteri di vigilanza e accertamento attribuiti all’ANAC e ai Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali e amministrativi, disciplinati dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, anche tenuto conto del Piano Nazionale anticorruzione 2025.
La delibera tende a fornire linee guida aggiornate a oltre 10 anni dall’emanazione del d.lgs. n. 39/2013, quale strumento di prevenzione primaria dei conflitti di interesse nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico. In particolare, l’ANAC richiama e coordina le disposizioni degli articoli 7, 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 19 del decreto, soffermandosi sugli effetti giuridici derivanti dalla violazione delle fattispecie di inconferibilità e incompatibilità.
Di rilievo è l’aggiornamento interpretativo alla luce delle recenti modifiche normative intervenute nel 2024 e nel 2025, che hanno inciso sia sull’ambito soggettivo di applicazione del decreto, sia sulle singole fattispecie di divieto, con particolare riferimento agli incarichi conferiti a soggetti provenienti dal settore privato regolato o finanziato dall’amministrazione conferente.
La delibera traccia la distinzione tra vigilanza “esterna” ANAC e vigilanza “interna” RPCT, da un lato, l’ANAC esercita una vigilanza “esterna”, di secondo livello, finalizzata all’accertamento delle singole fattispecie di inconferibilità o incompatibilità, sia d’ufficio sia a seguito di segnalazione del RPCT o di altri soggetti qualificati, ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 39/2013, dall’altro lato, il RPCT è titolare di una vigilanza “interna” e preventiva, che si sostanzia:
- nella verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi prima del conferimento dell’incarico;
- nell’acquisizione e valutazione delle dichiarazioni rese dall’interessato ex art. 20 del d.lgs. n. 39/2013;
- nell’attivazione del procedimento di contestazione in caso di sospetta violazione.
La delibera mette in evidenza la figura del RPCT che non va ridotta a mero soggetto segnalante, ma è da ritenersi un organo centrale del sistema di prevenzione, cui compete l’adozione dei provvedimenti consequenziali nei casi di accertata violazione.
Un ulteriore profilo di rilievo concerne l’interpretazione dell’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013, relativo all’obbligo di dichiarazione sull’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità. L’ANAC sottolinea che tale dichiarazione:
- costituisce un adempimento obbligatorio e indefettibile;
- non esonera l’amministrazione e il RPCT dal dovere di verifica sostanziale;
- rileva sia in funzione preventiva, sia ai fini dell’eventuale accertamento di responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci o incomplete.
- delicato equilibrio tra imparzialità dell’azione amministrativa e autonomia organizzativa.
Le dichiarazioni di cui all’articolo 20 del D.lgs 33/2013 non esulano da controlli a campione come suggerito dalla Delibera ANAC n. 464/2025, ritenendoli come strumento essenziale ma del sistema di prevenzione. Facente parte di un modello organizzativa legittimo di verifica, inserito in un quadro strutturato di gestione del rischio, coerente con il PIAO e con le funzioni attribuite al RPCT.
DELIBERA anac del 26/11/2025 prot.43253


