Da quando decorre l’effetto liberatorio per il pagamento di sanzioni del codice della strada eseguito attraverso pagoPA?
Un caro amico, acuto osservatore delle dinamiche correlate alle sanzioni stradali, ha posto la domanda e reperito la risposta al quesito che rinveniamo nel titolo.
Con tutti questi pagamenti con avvisatura PagoPA, è lecito porsi la domanda, quando tra la scadenza e il pagamento passa un bel ponte festivo, del momento in cui si verifica l’effetto liberatorio.
Peraltro, non c’è peggior amministrazione per il cittadino, di quella ottusa, che manda il contribuente a ruolo per tardività del pagamento, quando nemmeno sa che esistono norme o interpretazioni legittimanti l’aggressione, con atti di autotutela o ricorsi giurisdizionali, alla cartella di pagamento.
La risposta al quesito ce la fornisce AGID (https://docs.italia.it/italia/pagopa/pagopa-docs-faq/it/stabile/_docs/FAQ_sezioneC.html).
Come noto l’art. 202 del CdS prevede un doppio termine (a seconda dei casi: di 5 e di 60 giorni) per il pagamento in misura ridotta della sanzione.
Sull’effetto liberatorio dei pagamenti delle sanzioni del CdS è intervenuto il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con la legge 8 aprile 2016, n. 49 che all´art. 17 quinquies prevede che: “il primo e il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si interpretano nel senso che, per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l’effetto liberatorio del pagamento si produce se l’accredito a favore dell’amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento”.
Ciò riepilogato, appare opportuno tenere nella debita considerazione che la normativa appena richiamata, facendo riferimento proprio a due giorni necessari per l’accredito dell’operazione di pagamento richiesta nel sistema interbancario, si riferisce al termine di legge (D+1) stabilito dalla PSD1 e confermato dalla PSD2 e introdotto nel nostro ordinamento dal D.Lgs n. 11/2010 di recepimento della direttiva.
Pertanto, tale normativa fa riferimento al concetto di giornata operativa che si differisce da quello di giornata lavorativa anche per la durata della prima rispetto alla seconda.
Tutto ciò premesso, si puntualizza che l’art. 17 quinquies, in quanto inerenti i termini di un’operazione di pagamento, con l’espressione “due giorni” fa riferimento a due giorni operativi e non lavorativi, con l’effetto che, né il sabato, né i festivi, la domenica inclusa, sono giorni operativi e che, pertanto, per il calcolo di tali due giorni non devono essere conteggiati, né il sabato, né la domenica, né gli altri giorni festivi dell’anno.
Inoltre, appare, altresì, opportuno segnalare che l´art. 17 quinquies del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con la legge 8 aprile 2016, n. 49, non fa alcun riferimento al sistema pagoPA, ossia al sistema dei pagamenti in favore di soggetti pubblici attraverso la piattaforma di cui all’art. 5 del CAD messa a disposizione da PagoPA S.p.A. che introduce una maggiore certezza sui pagamenti eseguiti e amplia l’effetto liberatorio degli stessi e che prevede anche un pari valore liberatorio tra i pagamenti eseguiti con bollettino postale e quelli eseguiti con altri strumenti messi a disposizione dal sistema bancario. Infatti, per i pagamenti eseguiti attraverso il sistema pagoPA, in virtù dell’efficacia liberatoria propria dei pagamenti elettronici eseguiti tramite pagoPA, per tali pagamenti, inclusi quelli appunti delle sanzioni del CdS, l’effetto liberatorio si produce dalla data di pagamento riportata sulle ricevute di pagamento (RT) che il sistema pagoPA mette a disposizione dei singoli enti beneficiari.
Grazie Stefano!



