Costituzionalità del omicidio stradale e nautico sentenza corte costituzionale 195 del 15 ottobre 2023

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Sono state sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 590-ter cod. pen. nella parte in cui, dopo aver stabilito «se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi», prevede anche per le lesioni personali stradali gravi di cui all’art. 590-bis, primo comma, cod. pen., che la pena «comunque non possa essere inferiore a tre anni». In sintesi,  per le lesioni gravi, il giudice non potrebbe che infliggere una pena fissa di tre anni di reclusione, quale unico sbocco sanzionatorio della disposizione oggetto di censura.

Per contro, la censurata “fissità” della pena si rivela non assoluta: infatti, il giudice è tenuto, al ricorrere dei presupposti di applicazione delle applicabili circostanze attenuanti, a irrogare in concreto una pena inferiore a quella di tre anni, adeguando così la rigidità del trattamento sanzionatorio alla specifica vicenda sottoposta al suo esame, con particolare riguardo alle modalità di causazione delle lesioni non ricollegabili alla condotta del colpevole e al comportamento da questo tenuto successivamente al reato.

Vanno, pertanto, dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 590-ter del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione.

L’acuirsi del fenomeno delle “vittime della strada” ha, nel tempo, indotto il legislatore a determinarsi, con la legge n. 41 del 2016, verso un vero e proprio «salto di livello» nel trattamento sanzionatorio di una categoria di reati ritenuti di particolare allarme sociale, con la previsione, nello specifico, di due nuovi reati speciali: l’omicidio stradale di cui all’art. 589-bis cod. pen. e le lesioni personali stradali gravi e gravissime, di cui all’art. 590-bis cod. pen.

Da ultimo, si registra l’entrata in vigore della legge 26 settembre 2023, n. 138 (Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche), senza che, peraltro, le modifiche apportate, tra cui la sostituzione dell’art. 590-bis C.P., incidano sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate

 

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