Convertito in legge n. 16 del 21 febbraio 2025, Il D.L. 201/2024 “semplificazione per gli spettacoli dal vivo”

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Convertito in legge n. 16 del 21 febbraio 2025,Il D.L. 201/2024 la semplificazione
per gli spettacoli dal vivo introdotta nel periodo dell'emergenza Covid e poi 
prorogata dai precedenti Decreti Milleproroghe ed in vigore dal 1 gennaio 2025
Il testo della legge di conversione articolo 7 comma 2.
Al  fine  di  favorire  l'accesso  al  settore   dell'industria
culturale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, fuori dei  casi  previsti
dagli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al  regio  decreto  6
maggio 1940, n. 635, per la realizzazione di spettacoli dal vivo  che
comprendono attivita' culturali quali il teatro, la musica, la  danza
e il musical nonche' le proiezioni cinematografiche, che si  svolgono
in un orario compreso tra le ore  8.00  e  le  ore  1.00  del  giorno
seguente((, compresi le rassegne e i festival  che  si  svolgono  per
piu' giorni con le medesime modalita' artistiche  e  organizzative)),
destinati  ad  un  massimo  di  2.000  partecipanti,  ogni  atto   di
autorizzazione, licenza,  concessione  non  costitutiva,  permesso  o
nulla osta comunque denominato,  richiesto  per  l'organizzazione  di
spettacoli  dal  vivo,  il  cui   rilascio   dipenda   esclusivamente
dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge  o
da atti amministrativi a  contenuto  generale,  e'  sostituito  dalla
segnalazione certificata di inizio attivita' di cui  all'articolo  19
della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata  dall'interessato  allo
sportello unico per le attivita' produttive o  ufficio  analogo,  con
esclusione  dei  casi   in   cui   sussistono   vincoli   ambientali,
paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.
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