Contrasto locale delle “ludopatie”? Chiacchiere e carta bollata.

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Una società, operante principalmente nel settore della gestione di sale per scommesse, ha impugnato il provvedimento con il quale la Questura di Bologna ha respinto l’istanza della stessa di autorizzazione a trasferire i locali ove esercita la propria attività commerciale da una strada ad un’altra; entrambe ricadenti nel nel comune di Bologna. A motivo del diniego stava il disposto dell’art. 23, c. 3 del Regolamento di Polizia Urbana del comune di Bologna che impone limiti di distanza dai siti “sensibili”.

L’esito del giudizio è scontato, quanto triste, per la capacità dei regolamenti locali di inserirsi in una materia per la quale la loro competenza è, invero risicata.

La sentenza pronunciata dal TAR Bologna n°839 del 27 aprile 2015 accoglie il ricorso sulla base di una sensata ed articolata motivazione che muove dal tema generale della legittimità o meno dell’introduzione, da parte delle amministrazioni comunali, di norme regolamentari che prevedano limiti distanziometrici all’insediamento di imprese operanti quali sale scommesse o sale con giochi d’azzardo quali  slot machines,rispetto ai c.d. “siti sensibili”, come preventivamente individuati dall’amministrazione stessa (v. T.A.R. Emilia – Romagna sez. II, 20/10/2014 n. 976). ”La pianificazione delle sale da gioco e la riallocazione di quelle prossime a siti sensibili appartiene all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli, come chiaramente indicato nel comma n. 10 dell’art. 7 del D.L. n. 158/2012. Tale attribuzione esclusiva trova conferma anche nella legge regionale n. 5/2013, art. 6, che al comma II prevede che i Comuni possono dettare previsioni urbanistiche sulle sale da gioco solo nel rispetto delle pianificazioni di cui al suddetto comma n. 10 dell’art. 7 del D.L. n. 158/2012”.  Il Collegio rileva che il legislatore statale non ha ancora provveduto alla pianificazione a livello nazionale espressamente prevista dal citato art. 7, comma 10 del D.L. n. 158 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 189 del 2012. Tale pianificazione costituisce necessario e imprescindibile presupposto affinché alle amministrazioni comunali sia consentito dettare disposizioni concernenti la localizzazione di tali attività allo specifico e precisato fine di ordine pubblico.

Il Tribunale bolognese dà conto della esistenza di diversa opinione giurisprudenziale, sul punto (T.A.R. Liguria sez. II 5/2/2014 n. 189; T.R.G.A. 19/6/2013), ma decide di premiare, il formale rispetto dell’aspetto legalitario a scapito della sostanziale operazione di tutela sociale incardinata dall’Amministrazione comunale. 

Questo l’effetto: disapplicazione della norma regolamentare locale, annullamento del diniego, strada aperta alla scommessa, in ogni luogo della città, in barba ai proclami politici di contrasto alla “ludopatia”.

La domanda che rimane sul tappeto è: non è che le Leggi sono scritte dolosamente in modo da sterilizzare le iniziative locali e paralizzare i giudici? In una materia affaristica come quella della scommessa, dubitare resta cosa lecita.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

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