Molto complessa la vicenda sottoposta al vaglio dei Consiglio di Stato emersa nella sentenza della VI sezione n° 1142 del 10 marzo 2014.
La “massima” non sembra avere portata illuminante in quanto non dà alcuna sensazione di essere innovativa quando si afferma: “La Pubblica Amministrazione che deve applicare le sanzioni previste dalla legge esistente al momento in cui l’illecito è stato commesso. L’amministrazione non può, pertanto, applicare essa stessa retroattivamente una sanzione ad un fatto che, al momento della sua realizzazione, era disciplinato da una legge che prevedeva un regime, eventualmente anche sanzionatorio, diverso (L. n. 689/1981 – Depenalizzazione)”.
Andando a leggere la sentenza per esteso ci si avvede, tuttavia, del fatto che….
la materia su cui si abbatte la scure del massimo consesso di giustizia amministrativa è stata quasi sempre espunta dall’ambito di applicazione della Legge n°689/1981, specie ove ci si trovi al cospetto di “misure sanzionatorie in senso lato”, che assolvono ad un fine ripristinatorio non schiettamente punitivo.
Impugnate innanzi al TAR Lazio (senza fortuna per i ricorrenti), le determinazioni dei tecnici di Roma Capitale ordinanti il ripristino dello stato dei luoghi per cambio abusivo di destinazione d’uso, resistono e nessun problema pare sortire la circostanza che la legge che ha previsto titoli e sanzioni (nella specie: L.R. Lazio 11 agosto 2008, n. 15 il cui art. 16, dispone che i cambi di destinazione d’uso da una categoria generale ad un’altra in assenza di permesso di costruire impone l’obbligo del ripristino dello stato dei luoghi da parte del responsabile dell’abuso. Lo stesso art. 16 prevede che qualora, sulla base di un motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente applica una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’incremento del valore di mercato dell’immobile conseguente alla esecuzione delle opere, determinato con riferimento alla data di applicazione della sanzione) per tale illecito, sia entrata in vigore dopo la commissione del fatto.
Gravata la sentenza (del TAR del Lazio) 8 novembre 2011, n. 8579 innanzi al Consiglio di Stato, emerge -in una materia ove quasi sempre si era posto in dubbio la praticabilità dei principi della Legge 689/1981- a salvare i ricorrenti, il principio di irretroattività delle sanzioni amministrative.
Interessante tratto evolutivo del nostro ordinamento, a condizione che non si tratti di una vicenda tipicamente capitolina, destinata a non fare “giurisprudenza” sulla scena nazionale.
Pino Napolitano
P.A.sSiamo