Concorso materiale di illeciti e inapplicabilità del cumulo giuridico.
La Corte di Appello di Brescia, con sentenza della Sez. III, depositata in data 07/09/2023, prende posizione in merito a tre ordinanze-ingiunzione dell’ATS della Val Padana, con le quali venivano irrogate sanzioni amministrative per violazioni delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 158 del 2006.
Corretta, secondo i giudici, la procedura seguita dall’ATS, sia sul piano dell’obbligazione solidale dei soci che sul piano dell’indipendenza ed autonomia (esclusione del principio di specialità) tra fatti concomitanti puniti in via penale e fatti aventi mero rilievo sanzionatorio amministrativo.
Inoltre, la Corte, sollecitata sul tema della sussumibilità delle condotte censurate in una, ci ricorda che: “….in tema di sanzioni amministrative, allorché siano poste in essere inequivocabilmente più condotte realizzatrici della medesima violazione, non è applicabile in via analogica l’istituto della continuazione di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen., ma esclusivamente quello del concorso formale, in quanto espressamente previsto dall’art. 8 della L. 24 novembre 1981, n. 689, il quale richiede l’unicità dell’azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni…” (cfr. Cassazione Civile, Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 26434 del 16/12/2014) unicità dell’azione che indubbiamente non ricorre analizzandosi le diverse condotte contestate all’odierna appellante (analogamente quanto alla unicità dell’azione cfr. Cassazione Civile, Sez. 2, Sentenza n. 6194 del 16/03/2011).