I Comuni possono assumere un agente di P.M. a tempo indeterminato? Si, no…forse

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Il Sindaco di un Comune della Liguria chiede alla Sezione Regionale della Corte dei Conti un parere circa il corretto ambito applicativo della normativa relativa alla capacità assunzionale degli enti locali per l’anno 2016.

In particolare, il Sindaco evidenzia che a norma dell’art. 1, comma 228, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) nel triennio 2016/2018 gli enti locali possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di una spesa pari al 25% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente.
Tale disposizione, secondo quanto osservato dal Sindaco, fa salva la possibilità di utilizzare i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014.
Il Comune, pertanto, ha la possibilità di utilizzare i resti del biennio 2013/2014 (sulla base delle cessazioni intervenute nel 2012 e nel 2013), in quanto la quota relativa ai cessati 2014 può essere utilizzata nel 2015 esclusivamente per le procedure di cui all’art. 1, comma 424 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015).
Tutto ciò premesso, il Sindaco chiede un parere relativo alla possibilità di assumere a tempo indeterminato un agente di polizia locale utilizzando i resti del biennio 2013/2014, attraverso lo scorrimento di una graduatoria vigente ancora disponibile e previo espletamento delle procedure indicate dall’art. 34, comma 6, ed art. 34-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

La Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Liguria, con la Deliberazione n. 84,del 27 settembre 2016, ha precisato il quadro normativo di riferimento.

La norma di cui all’art. 3, comma 5, del decreto-legge del 24 giugno del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014, come modificato dal decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge n. 125 del 2015, prevede che: “Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell’80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n.296. A decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente….”
La norma citata, quindi, individua determinate capacità assunzionali espresse in termini percentuali sulle cessazioni intervenute nell’anno precedente. Inoltre, introduce la possibilità di cumulare le risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni.
Per gli anni 2015 e 2016 il legislatore introduce, poi, per le assunzioni a tempo indeterminato, una disciplina derogatoria al quadro normativo esistente. Infatti, ai sensi dell’art. 1, comma 424, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), modificata dall’art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, “ Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all’organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni…”.
Il quadro normativo appena delineato si è, poi, arricchito con alcuni interventi della Sezione delle Autonomie (deliberazione n.26/AUT/2015/QMIG; deliberazione n.28/SEZAUT/2015/QMIG).

Con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), il legislatore ha nuovamente modificato il regime delle assunzioni stabilendo nuovi limiti alla capacità assunzionali degli enti locali. Difatti, il comma 228 dell’art.1, dispone che: “Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall’articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5- quater dell’articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.”
Pertanto la capacità di turn over viene sensibilmente ridotta rispetto alla previsione del decreto-legge n. 90 del 2014. Difatti, gli enti locali possono, ora, assumere per gli anni 2016, 2017 e 2018 nella misura del 25 per cento della spesa del personale cessato nell’anno precedente (ferme restando le deroghe espresse nella norma).
La norma pone problemi interpretativi in relazione al quadro normativo precedente ed alla disciplina assunzionale da esso prevista.
Nel caso di specie, occorre valutare se gli enti locali possano ancora effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sui residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente, come disposto dall’articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2014, considerando che la norma di cui alla legge di stabilità 2016 non dispone nulla al riguardo.
Sul punto la Corte dei Conti Liguriaha ritenuto di far proprie le conclusioni alle quali è giunta la Sezione di Controllo per il Molise con la delibera n. 63 del 2016, nella quale si evidenzia che “sul piano letterale, la nuova disposizione di cui al comma 228 sembra andare a modificare unicamente la percentuale del turn-over così come prevista all’art.3, comma 5, del D.L. n.90/2014, lasciando pertanto impregiudicate le restanti disposizioni del medesimo articolo, tra cui quella che consente l’utilizzo dei c.d. resti assunzionali. Guardando poi alla ratio della disposizione, appare che le limitazioni introdotte siano finalizzate unicamente alla riduzione o al contenimento della spesa per personale. Ne consegue che tale risparmio, nell’ammontare complessivo previsto anno per anno, resta già conseguito e pertanto tale obiettivo non risulta pregiudicato dal riutilizzo dei resti assunzionali non ancora utilizzati”.
Sulla base di tali argomentazioni il Comune, non vulnerando le finalità perseguite dalla normativa relativa alle capacità assunzionali degli enti locali, può assumere utilizzando i resti del biennio 2013/2014 (sulla base delle cessazioni intervenute nel 2012 e nel 2013).
Quanto, però, alla specifica destinazione dei resti che sarebbero destinati ad assumere un agente di polizia municipale, occorre ricordare che è tuttora vigente l’art. 5 del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito dalla legge n. 125 del 2015, rubricato “Misure in materia di polizia provinciale”, che disciplina, all’interno del percorso di riassorbimento del personale in servizio nelle provincie e nelle città metropolitane presso le altre pubbliche amministrazioni (art. 1, commi 424 e 425, della legge di stabilità n. 190 del 2014), le modalità del trasferimento del personale appartenente ai corpi ed ai servizi di polizia provinciale nei ruoli degli enti locali.
Al di là della disciplina specifica ivi prevista, ciò che rileva è la disposizione del comma 6 che così dispone: “Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell’anno solare, non prorogabili”.
Al quesito specifico sottoposto dal Comune istante (possibilità, per le assunzioni nei servizi di polizia locale, di procedere, nel limite dei resti assunzionali del triennio 2011-2013, al reclutamento mediante ricorso a graduatoria esistente) deve, pertanto, fornirsi risposta negativa qualora il personale provinciale non sia stato riassorbito completamente.
Alla luce delle vigenti disposizioni, l’eventuale assunzione a tempo indeterminato, da parte di un comune, di agenti di polizia municipale ricade nello spettro applicativo del divieto di cui all’art 5, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito dalla legge n. 125 del 2015.
Tale interpretazione, come rilevato dalla Sezione regionale per la Puglia nella deliberazione n. 201/2015/PAR, risulta peraltro aderente a quanto statuito, in motivazione, dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 28/2015/QMIG, che ha osservato come la fattispecie specifica disciplinata dall’art. 5 del decreto-legge n. 78 del 2015 “non consente all’ente locale (salvo che per le assunzioni a tempo determinato per le esigenze temporanee di cui all’art 5, comma 6 del D.L. 78/2015) di procedere all’assunzione di personale di polizia municipale mediante scorrimento di graduatoria tenendo conto, cumulativamente, delle cessazioni intervenute nel triennio 2012-2014”.

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