Avuto riguardo alle “opposizioni a verbale di accertamento di violazioni del Codice della Strada” di cui agli artt. 204 bis D.Igs. n. 285/1992 e 7 D.Igs. n. 150/2011, la competenza resta sempre attribuita in via esclusiva per materia – senza alcun limite di valore né di natura accessoria della sanzione – al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione Con queste parole, la cassazione civile, sezione VI, con ordinanza n°4425 del 23 febbraio 2018 ha disciplinato il regolamento di competenza in materia di sanzioni pecuniarie derivanti dall’applicazione della sanzione prevista per la condotta di “guida senza patente”.
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