Codice Penale – Dal 6 aprile 2018 entreranno in vigore i nuovi reati
DECRETO LEGISLATIVO 1 marzo 2018, n. 21
(GU n.68 del 22-3-2018) Vigente al: 6-4-2018
Il 22 marzo 2018 è stato pubblicato nella G.U. nr.68 il decreto Legislativo 1 marzo 2018 nr.21 in materia penale che entrerà in vigore il prossimo 6 aprile 2018, il quale introduce nuove fattispecie di reato all’interno del codice penale, e nello stesso tempo abroga alcune leggi speciali.
Vediamo insieme , in sintesi, le novità.
Principio della riserva di codice in materia penale:
Il decreto di cui sopra all’art.1. dice che, con il nuovo art. 3-bis c.p., il principio della riserva di codice in materia penale, stabilendo che “nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell’ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia”.
All’interno del decreto vi sono nuovi reati e abrogazioni:
Detto questo, nel rispetto della riserva espressa, il decreto introduce quindi nel codice penale nuove fattispecie di reato, previste prima dalle disposizioni di legge ad hoc, ed aventi ad oggetto la tutela di beni di rilevanza costituzionale quali:
- la tutela della persona delitti contro la maternità, l’uguaglianza, ecc.,
- la tutela dell’ambiente,
- del sistema finanziario,
- nonché fattispecie in materia di associazioni di tipo mafioso e con finalità di terrorismo (e altri gravi reati) e in materia di confisca in casi particolari.
Conseguentemente, il provvedimento dispone le abrogazioni delle disposizioni esterne al codice penale prevedendo, al contempo, alcune norme di coordinamento, ai sensi delle quali, a partire dal 6 aprile 2018, “i richiami alle disposizioni abrogate dall’articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A” del decreto stesso, e sotto riportata.
La lista dei nuovi reati nel codice penale:
Il decreto provvede quindi ad inserire nel c.p. diverse nuove fattispecie di reato.
Nel dettaglio, in materia di tutela della persona, spiccano, tra gli altri, i seguenti reati:
· Sequestro di persona a scopo di coazione (Art.2 D.L.21/2018):
art. 289-ter, che punisce “chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra piu’ governi, una persona fisica o giuridica o una collettivita’ di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione” con la reclusione da venticinque a trenta anni;
· Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio:
art. 570-bis, in base al quale, “le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullita’ del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli;
· Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti:
art. 586 bis che dispone: “Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, e’ punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con una multa da euro 2.582 a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l’utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull’uso di tali farmaci o sostanze”;
· Interruzione colposa di gravidanza:
art. 593-bis il quale prevede che “Chiunque cagiona a una donna per colpa l’interruzione della gravidanza e’ punito con la reclusione da tre mesi a due anni” mentre chiunque “cagiona a una donna per colpa un parto prematuro e’ punito con la pena prevista dal primo comma, diminuita fino alla metà”;
· Interruzione di gravidanza non consensuale:
art. 593-ter il quale dispone che “Chiunque cagiona l’interruzione della gravidanza senza il consenso della donna e’ punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l’inganno”. La stessa pena, inoltre “si applica a chiunque provochi l’interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna”, mentre è diminuita della metà se da tali lesioni deriva l’acceleramento del parto;
· Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa:
art. 604-bis, il quale dispone che “salvo che il fatto costituisca più grave reato, e’ punito:
- a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con una multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorita’ o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”.
Previste inoltre aggravanti, in caso di minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanita’ e dei crimini di guerra nonché una specifica circostanza aggravante ex nuovo art. 604-ter.
· Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ( art.3 D.L. 21/2018):
art. 452-quaterdecies in materia di tutela ambientale il quale dispone:
Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con piu’ operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attivita’ continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta,importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e’ punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se si tratta di rifiuti ad alta radioattivita’ si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all’articolo 33.
Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell’ambiente e puo’ subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente.
E’ sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore
equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilita’ e ne ordina la confisca.».
- Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento:
art. 493-ter in materia di tutela del sistema finanziario il quale dispone:
Chiunque al fine di trarne profitto per se’ o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per se’ o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonche’ ordini di pagamento prodotti con essi.
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma e’ ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonche’ del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e’ possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilita’ di cui il reo ha la disponibilita’ per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall’autorita’ giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.»;
- b) dopo l’articolo 512 e’ inserito il seguente:
«Art. 512-bis (Trasferimento fraudolento di valori). – Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarita’ o disponibilita’ di denaro, beni o altre utilita’ al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, e’ punito con la reclusione da due a sei anni.».
- All’articolo 33-bis, comma 1, del codice di procedura penale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, la lettera o) e’ sostituita dalla seguente: «o) delitto previsto dall’articolo 512-bis del codice penale;».
- Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose” e l’art. 61 bis “Circostanza aggravante del reato transnazionale
art. 416-bis 1
Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo l’articolo 61 e’ inserito il seguente:
«Art. 61-bis (Circostanza aggravante del reato transnazionale). –
Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attivita’ criminali in piu’ di uno Stato la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’. Si applica altresi’ il secondo comma dell’articolo
416-bis.1.»;
- b) dopo l’articolo 69 e’ inserito il seguente:
«Art. 69-bis (Casi di esclusione del giudizio di comparazione tra circostanze). – Per i delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del codice di procedura penale le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui agli articoli 111 e 112, primo comma, numeri 3) e 4), e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste se chi ha determinato altri a commettere il reato, o si e’ avvalso di altri nella commissione del delitto, ne e’ il genitore esercente la responsabilita’ genitoriale ovvero il fratello o la sorella e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita’ di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.»;
- c) dopo l’articolo 270-bis e’ inserito il seguente:
«Art. 270-bis.1 (Circostanze aggravanti e attenuanti). – Per i reati commessi per finalita’ di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, punibili con pena diversa dall’ergastolo, la pena e’ aumentata della meta’, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.
Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l’aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l’aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita’ di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.
Per i delitti commessi per finalita’ di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, salvo quanto disposto nell’articolo 289-bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attivita’ delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorita’ di polizia e l’autorita’ giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell’ergastolo e’ sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla meta’.
Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l’aggravante di cui al primo comma.
Fuori del caso previsto dal quarto comma dell’articolo 56, non e’ punibile il colpevole di un delitto commesso per finalita’ di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico che volontariamente impedisce l’evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.»;
- d) dopo l’articolo 416-bis e’ inserito il seguente:
«Art. 416-bis.1 (Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attivita’ mafiose). – Per i delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attivita’ delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena e’ aumentata da
un terzo alla meta’.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l’aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita’ di pena risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.
Per i delitti di cui all’articolo 416-bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l’attivita’ delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell’imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attivita’ delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l’autorita’ di polizia o l’autorita’ giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell’ergastolo e’ sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla meta’.
Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma.».
- Confisca in casi particolari:
art. 240-bis “Confisca in casi particolari”.
Dopo l’articolo 240 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e’ inserito il seguente:
«Art. 240-bis (Confisca in casi particolari). – Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater, nonche’ dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 493-ter, 512-bis, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, dall’articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalita’ di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine costituzionale, e’ sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita’ di cui il condannato non puo’ giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilita’ a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita’ economica. In ogni caso il condannato non puo’ giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, salvo che l’obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono e’ ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o piu’ sistemi.
Nei casi previsti dal primo comma, quando non e’ possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilita’ di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilita’ di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilita’, anche per interposta persona.».
- Al comma 4-ter dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 240-bis del codice penale».
- Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all’articolo 104-bis:
1) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e a sequestro e confisca in casi particolari. Tutela dei terzi nel giudizio»;
2) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
«1-quater. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonche’ quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall’articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonche’ agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice.
In tali casi l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata coadiuva l’autorita’ giudiziaria nell’amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di
confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalita’ previste dal citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.
1-quinquies. Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l’imputato risulti avere la disponibilita’ a qualsiasi titolo.
1-sexies. Le disposizioni dei commi 1-quater e 1-quinquies si applicano anche nel caso indicato dall’articolo 578-bis del codice.»;
- b) dopo l’articolo 183-ter e’ inserito il seguente:
«Art. 183-quater (Esecuzione della confisca in casi particolari). –
- Competente a emettere i provvedimenti di confisca in casi particolari previsti dall’articolo 240-bis del codice penale o da altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano dopo l’irrevocabilita’ della sentenza, e’ il giudice di cui all’articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice. Il giudice, sulla richiesta di sequestro e contestuale confisca proposta dal pubblico ministero, provvede nelle forme previste dall’articolo 667, comma 4, del codice.
L’opposizione e’ proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto.
- In caso di morte del soggetto nei cui confronti e’ stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il relativo procedimento inizia o prosegue, a norma dell’articolo 666 del codice, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.
- L’autorita’ giudiziaria competente ad amministrare i beni sequestrati e’ il giudice che ha disposto il sequestro ovvero, se organo collegiale, il giudice delegato nominato dal collegio stesso.
L’opposizione ai provvedimenti adottati, ove consentita, e’ presentata, nelle forme dell’articolo 666 del codice, allo stesso giudice ovvero, nel caso di provvedimento del giudice delegato, al collegio.».
- Dopo l’articolo 578 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, e’ inserito il seguente:
«Art. 578-bis (Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione).
– 1.Quando e’ stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell’articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per
amnistia, decidono sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilita’ dell’imputato.».
- Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo
l’articolo 85 e’ inserito il seguente:
«Art. 85-bis (Ipotesi particolare di confisca). –
- Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall’articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, si applica l’articolo 240-bis del codice penale.».
- Al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dopo il comma 5 dell’articolo 301 e’ aggiunto il seguente:
«5-bis. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale,per taluno dei delitti previsti dall’articolo 295, secondo comma, si applica l’articolo 240-bis del codice penale.».
- Abrogazioni ( art.7 del decreto):
- Sono, in particolare, abrogate le seguenti disposizioni:
- a) articoli 1152 e 1153 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
- b) articolo 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
- c) articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654;
- d) articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
- e) articoli 17 e 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194;
- f) articoli 1, 4 e 5 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15;
- g) articoli 3 e 4 della legge 26 novembre 1985, n. 718;
- h) articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;
- i) articoli 7 e 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
- l) articolo 12-sexies, commi 1, 2-ter, 4-bis, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies, 4-octies e 4-novies, del decreto-legge 8 giugno1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto1992, n. 356;
- m) articolo 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;
- n) articolo 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
- o) articolo 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54;
- p) articolo 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146;
- q) articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- r) articolo 6 della legge 4 aprile 2001, n. 154;
- s) articolo 55, commi 5 e 6, secondo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
- t) articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356.
Tabella A
(di cui all’articolo 8, comma1 D.L. 21/2018,)
Disposizioni abrogate dall’art. 7 D.L. 21/2018 | Corrispondenti disposizioni del
codice penale |
Articoli 1152 e 1153 del codice della navigazione, approvato con regio decreto
30 marzo 1942, n. 327 |
Articolo 601 |
Articolo 7, comma 4, decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 |
Articolo 69-bis |
Articolo 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n.898 | Articolo 570-bis |
Articolo 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54 | Articolo 570-bis |
Articolo 6 della legge 4 aprile 2001, n. 154 | Articolo 388 |
Articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 | Articolo 604-bis |
Articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 | Articolo 604-ter |
Articolo 17 della legge 22 maggio 1978, n. 194 | Articolo 593-bis |
Articolo 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194 | Articolo 593-ter |
Articoli 1, 4 e 5 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15 | Articolo 270-bis.1 |
Articoli 3 e 4 della legge 26 novembre 1985, n. 718 | Articolo 289-ter |
Articoli 7 e 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 | Articolo 416-bis.1 |
Articolo 12-sexies, commi 1 e 2-ter, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356 |
Articolo 240-bis |
Articolo 22-bis della legge 1° aprile 1999, n. 91 | Articolo 601-bis |
Articolo 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 | Articolo 586-bis |
Articolo 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146 | Articolo 61-bis |
Articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 | Articolo 452-quaterdecies |
Articolo 55, commi 5 e 6, secondo periodo del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231 |
Articolo 493-ter |
Articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356 |
Articolo 512-bis |
Cav. Mario Ricca Brigadiere dei Carabinieri in quiescenza