il parere:
L’articolo 3, comma 01, recentemente introdotto dal d. lgsl. 147 del 2012, della legge 1 del 1990, espressamente prevede che “Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un
familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica. Il responsabile tecnico è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività”.
affinchè possa essere provato il rapporto di immedesimazione si richiama la necessità della redazione per iscritto del relativo contratto, da cui risulti il numero di ore e/o il compenso minimo per la prestazione dell’associato. Per stabilire se l’associato sia immedesimato nell’impresa come un lavoratore dipendente o un socio prestatore d’opera, oppure se tale relazione non sussista, ricorrendo le figure del consulente o del professionista esterno (escluse tassativamente dalla legge).
Va evidenziato, al riguardo, che il ricorso a tale figura è funzionale alla dimostrazione dell’esistenza di determinati requisiti, necessari per l’esercizio dell’impresa, altrimenti non posseduti dall’imprenditore. Grava, pertanto, su di lui l’onere di provarne la ricorrenza di fronte agli enti (SUAP, camere di commercio, commissioni provinciali per l’artigianato) preposti al loro accertamento, tipicamente mediante la redazione per iscritto del contratto in esame.
estratto parere Ministero dello Sviluppo economico del 01/04/2014 n. 53305
in allegato la circolare completa



