Con sentenza del 7 febbraio 2013, emessa all’esito di rito abbreviato richiesto dall’imputata conseguentemente all’avvenuta opposizione da parte della medesima a decreto penale, il Gup del Tribunale di Oristano condannò una persona alla pena di Euro 200,00 di ammenda, avendola giudicata colpevole del reato di cui all’art. 659 c.p., per avere omesso di adottare le opportune cautele atte ad evitare che il latrare del proprio cane potesse arrecare, nelle ore notturne, disturbo al riposo ed alla quiete delle persone.
La sola entità della punizione inflitta valga per rammentare, agli appasionati/ossessionati della polizia giudiziaria, che talvolta le sanzioni amministrative sono molto più mordaci di quelle penali.
Ad ogni buon conto, la vicenda narrata in premessa non si concluse in primo grado, ascendendo, pian piano, fino alla Cassazione.
Nel proporre ricorso per cassazione la pregiudicata censurava la sentenza emessa a suo carico, deducendo la erronea o falsa applicazione dell’art. 659 c.p., in quanto il giudicante avrebbe ritenuto, in assenza di qualsivoglia riscontro concreto a sostegno, il fatto che i rumori in discorso fossero intollerabili per una quantità indeterminata di persone.
Orbene, la sezione III della Cassazione Penale, con sentenza depositata il 30-09-2014, n. 40329 ha accolto il ricorso.
“Osserva, infatti il Collegio che, per consolidata e temporalmente radicata giurisprudenza di questa Corte, ai fini della integrazione del reato di cui all’art. 659 c.p., è necessario che i rumori, gli schiamazzi e le altre fonti sonore indicate nella norma superino la normale tollerabilità ed abbiano, anche in relazione allo loro intensità, l’attitudine a propagarsi ed a disturbare un numero indeterminato di persone, e ciò a prescindere dal fatto che, in concreto, alcune persone siano state effettivamente disturbate; invero, trattandosi di reato di pericolo, è sufficiente che la condotta dell’agente abbia l’attitudine a ledere il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, ed è indifferente che la lesione del bene si sia in concreto verificata (Corte di cassazione, Sezione 1^ penale, 7 giugno 1996, n. 5714). Come è stato più di recente rilevato da questa Corte, l’elemento essenziale della fattispecie di reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone è l’idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone e non già l’effettivo disturbo arrecato alle stesse (Corte di cassazione, Sezione 1^ penale, 7 gennaio 2008, n. 246). Deve, peraltro, osservarsi che il reato in questione, pur essendo caratterizzato, come sopra evidenziato, dal fatto di essere un reato di pericolo, è, tuttavia, un reato di pericolo concreto, nel senso che, sebbene non sia necessaria ai fini della integrazione della fattispecie penale la concreta lesione del bene interesse protetto dalla norma incriminatrice – da individuarsi nel diritto alla quiete nelle proprie occupazioni ed al riposo di una pluralità tendenzialmente ampia ed indeterminata di soggetti e non solo del singolo e ristretto gruppo di individui che per avventura si trovino a soggiornare nei pressi del luogo dal quale originano gli schiamazzi, i rumori o comunque le emissioni sonore di cui alla predetta norma – è, tuttavia, necessario che siffatta idoneità potenziale alla lesione di una indeterminata pluralità di persone si presenti e sia dimostrata in termini di concreta sussistenza”.
“Can che abbaia non morde”… ma rompe parecchio i cabbasisi!
Pino Napolitano
PAsSiamo