Cambia il saggio degli interessi legali, non si aggiornano le sanzioni stradali.
Il Ministero dell’economia e delle finanze, con D.M. 13/12/2022 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 dicembre 2022, n. 292), ha modificato il saggio degli interessi legali.
Come è noto, il saggio degli interessi legali, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, venne fissato all’1,25 per cento in ragione d’anno.
Per l’anno 2023, le cose andranno molto diversamente: “La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è fissata al 5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023”.
Una brusca impennata, che non troverà -come ormai reso evidente dall’approvazione alla camera della manovra di bilancio 2023- corrispondenza in tema di sanzioni al codice della strada.
Il comma 497 dell’approvanda Legge di Bilancio prevede che: “In considerazione dell’eccezionale situazione economica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli anni 2023 e 2024 è sospeso l’aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti, prevista all’articolo 195, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
Si trascrive il testo dell’articolo 1284 cc:
“Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d’anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale. Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La disposizione del quarto comma si applica anche all’atto con cui si promuove il procedimento arbitrale”


