Ausiliari della sosta, personale dipendente delle società di trasporto e verbali di rilevazione di infrazioni stradali.

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Con un simpatico scambio di mail “senz’impegno” tra Pino Napolitano ed il sottoscritto, fatto di segnalazioni di giurisprudenza da commentare ed analizzare si è creata una cordiale consuetudine a tutto vantaggio di tutti i lettori.

Oggi il cross al centro è di Pino, sperando che il tiro verso la porta da parte del sottoscritto sia altrettanto efficace.

L’occasione è data dalla Cass., sez. II, 16/02/2016, n. 2973 che affronta la questione della rilevazione delle sanzioni amministrative al Codice della Strada da parte del personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone.

La S.C. con una lunga ed articolata disamina delle questioni, ripercorre tutte le tappe riferite alla legittimazione dei soggetti differenti dal personale addetto ai servizi di Polizia Stradale.

Avuto riguardo al personale ispettivo, segnala una disparità di soluzioni all’interno della Corte. Secondo un primo orientamento i dipendenti comunali (nonché gli ispettori de quibus ), cui siano state conferite, ai sensi dell’art. 17, comma 132, 1. n. 127/1997, funzioni di prevenzione e accertamento delle infrazioni in materia di sosta, possono esercitare le loro attribuzioni su tutto il territorio comunale.

Tale orientamento attribuisce le stesse funzioni anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, il quale può anche svolgere funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie di trasporto pubblico.

Secondo altro orientamento, in tema di violazioni al codice della strada consistenti in infrazioni al divieto di sosta nel territorio del comune, qualora le funzioni di prevenzione ed accertamento siano attribuite ad ausiliari del traffico dipendenti comunali, non si applica il limite, previsto per i dipendenti delle società concessionarie, della soggezione delle relative aree a concessione di parcheggio, pur sussistendo la necessità, funzionale all’esigenza che gli ausiliari del traffico posseggano specifici requisiti fissati dalla legge, della nominativa individuazione dell’accertatore con specifico provvedimento di investitura, come tale soggetto a verifica sia in sede di accesso agli atti sia in sede di giudizio.

In posizione diametralmente opposta si pone, invece, un terzo orientamento a mente della quale il potere di accertamento delle infrazioni al codice della strada da parte dei soggetti di cui all’art. 17, comma 132, l. 15 maggio 1997 n. 127 (c.d. ausiliari del traffico) deve ritenersi limitato a quelle condotte che possano, in qualunque modo, ostacolare o limitare l’ordinato e corretto esercizio dell’attività (di trasporto pubblico o di gestione di parcheggi pubblici) svolta dall’impresa dalla quale dipendono.

Alla fine di tale disamina, pertanto, il principio enucleato dalla decisione in esame, tenuto conto della rilevanza e del carattere eccezionalmente derogatorio delle funzioni conferite a soggetti che, sebbene siano estranei all’apparato della pubblica amministrazione e non compresi nel novero di quelli ai quali esse sono ordinariamente attribuite (art. 12 C.d.S.), vengono con provvedimento del sindaco legittimati all’esercizio di compiti di prevenzione ed accertamento di violazioni del Codice della Strada sanzionate in via amministrativa, ha ritenuto che le norme richiamate siano di stretta interpretazione, cosicché le funzioni attribuite, mentre, per i dipendenti delle imprese gestrici di pubblici posteggi, riguardano soltanto le “violazioni in materia di sosta” e “limitatamente alle aree oggetto di concessione”, essendo strumentali rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei posteggi, per quanto concerne i soggetti di cui al comma 133 l. n. 127/97, le funzioni di prevenzione e accertamento devono intendersi limitate alla “sosta nelle aree oggetto di concessione”, ove ne ‘siano state concesse alle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, ed “inoltre” alle ipotesi di alle ipotesi di “circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico” attribuite al personale ispettivo delle dette aziende.

Ne consegue che gli ausiliari del traffico, dell’una e dell’altra categoria, in tanto sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del codice della strada, in quanto dette violazioni concernano disposizioni in materia strettamente connessa all’attività svolta dall’impresa di gestione dei posteggi pubblici o di trasporto pubblico delle persone dalla quale dipendono ove l’ordinato e corretto esercizio di tale attività impediscano od in qualsiasi modo ostacolino o limitino.

Deve pertanto essere affermato il seguente principio di diritto: ” i dipendenti di aziende esercenti il trasporto pubblico di persone aventi funzioni ispettive ai quali, ai sensi del comma 133 dell’articolo 17 della legge 15/5/1997 n. 127, siano state conferite le funzioni di cui al comma 132 del medesimo articolo, possono accertare le violazioni in materia di circolazione e sosta in funzione di prevenzione e di accertamento, limitatamente alle corsie riservate al trasporto pubblico, ai sensi dell’articolo 6, co. 4, lettera c) del codice della strada, essendo esclusa la possibilità di estendere l’esercizio di tali poteri all’intero territorio cittadino”.

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