Atto notificato al falso portiere

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La notifica consegnata al portiere dello stabile, dichiaratosi tale, ma poi risultato non avente la qualità di portiere, ma di semplice addetta alle pulizie dello stabile, può ritenersi valida?

L’articolo 139, codice procedura civile, specifica che se l’atto non può essere consegnato direttamente all’interessato, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio.

Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

In mancanza delle suddette persone, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.

L’articolo 160, codice procedura civile, specifica che la notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta.

Nel caso di specie, trattato dalla Corte di Cassazione, con sentenza 18 gennaio 2017, n. 1197, la querela di falso riguardava la relazione di notifica di tale verbale (ove si affermava che l’atto era stato consegnato, in assenza del destinatario, a una persona, “nella sua dichiarata qualità di portiere”), assumendosi la nullità e la falsità di tale verbale, sul presupposto che lo stabile fosse privo di portiere e che la stessa persona dichiaratasi tale svolgesse in realtà soltanto mansioni di donna delle pulizie.

In realtà, nel caso di specie non vi è materia di querela di falso, giacché, in tema di relata di notifica, la qualità di portiere di chi, come tale qualificatosi, riceve l’atto notificato dal pubblico ufficiale, non è assistita da fede privilegiata, ai sensi dell’articolo 2700, codice civile,, ben potendo il destinatario dell’atto, che contesti la validità di tale notificazione, fornire la prova contraria, allegando e provando l’inesistenza della succitata qualità.
La mancanza della qualità di portiere addetto allo stabile dove è l’abitazione del destinatario, attribuita nella relata di notifica alla persona alla quale è stata consegnata la copia dell’atto notificato, può essere contestata con qualsiasi idoneo mezzo di prova, poiché la relazione di notificazione in ordine all’esistenza di rapporto del genere non è dotata di quella piena efficacia probatoria che può essere superata soltanto attraverso lo strumento della querela di falso.
In particolare, la relata di notificazione di un atto fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l’attività svolta dall’ufficiale giudiziario procedente, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto estrinseco; non sono invece assistite da pubblica fede tutte le altre attestazioni (come, appunto, la dichiarazione del consegnatario di essere portiere dello stabile dove è l’abitazione del destinatario) che non sono frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale, bensì di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri, attestazioni, queste, assistite da presunzione di veridicità che può essere superata solo con la prova contraria

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