CASSAZIONE PENALE sentenza n°38658 del 07.08.2017
ATTIVITA’ DI RAGGRUPPAMENTO E ABBRUCIAMENTO IN PICCOLO CUMULI DEI MATERIALI VEGETALI
Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate con le modalità ed alle condizioni indicate dall’art. 182, comma 6-bis non rientrano tra le attività di gestione dei rifiuti, non costituendo smaltimento, e non integrano alcun illecito. Al di fuori di tali modalità e condizioni non opera alcuna deroga e divengono applicabili le sanzioni previste dall’art. 256 d.lgs. 152\06 per l’illecita gestione di rifiuti. Se, invece, la combustione di residui vegetali riguarda rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato si applicano, ai sensi dell’art. 256-bis, comma, 6 d.lgs. 152\06, le sanzioni amministrative di cui all’art. 255 per i rifiuti urbani vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali di cui all’art. 184, comma 2, lett. e) d.lgs. 152\06, mentre, sempre in forza dell’art. 256-bis, comma, 6, resta esclusa dall’applicazione di tale disposizione la combustione illecita di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, rispetto alla quale restano applicabili le sanzioni di cui all’art. 256.