Art. 126-bis. Omessa comunicazione dei dati del conducente. Decorrenza del termine per adempiere.

0
472

L’art. 126-bis del cds, nell’attuale formulazione prevede che la comunicazione può essere effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente. Nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Per il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 272,00 a Euro 1,088,00.

 

 

Contrariamente a quanto statuito da Corte Cost., n. 27/2005 che afferma che in nessun caso … il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione, Cass. Civ., sez. II, 23/07/2015, n. 15542, afferma che il principio che deve essere posto a base dell’interpretazione della norma de qua è quello dell’autonomia delle due condotte sanzionabili — quella relativa all’infrazione presupposta e quella attinente all’omessa o ritardata comunicazione delle generalità del conducente – in cui la seconda è prevista a garanzia dell’interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, tutelabile di per sé e non in quanto collegato all’effettiva commissione di un precedente illecito.

Pertanto, il termine per la comunicazione delle generalità del conducente non può decorrere se non dal momento della richiesta dell’autorità, vertendosi, in caso di inadempimento, in un’ipotesi di illecito istantaneo.

A margine, la decisione in esame, risolve un’apparente antinomia con la precedente Cass. civ, sez, VI -2, n. 20974/2014, nella quale si afferma che la comunicazione con la quale l’opponente si sia limitato a riferire dell’avvenuta presentazione del ricorso non ha carattere esaustivo poiché l’obbligo, nelle more del giudizio, resta solo sospeso e condizionato e si riattiva in caso di esito sfavorevole, perché il caso deciso si poneva al di fuori della problematica della fissazione del dies a quo di decorrenza del termine per la comunicazione.

Michele Orlando

P.A.sSIAMO

 

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui